La voce “esame e studio” della tariffa penale ex D.M. 585/1994 è applicabile solo agli incombenti ivi tassativamente previsti e non è estensibile analogicamente ad altre ipotesi [Cons. Stato, sez. 3^, 13 aprile 2016 n. 1467].
L’onorario “esame e studio” della tariffa penale di cui al D.M. 5 ottobre 1994 n. 585 è applicabile solo agli incombenti ivi tassativamente previsti e non è estensibile analogicamente ad altre attività defensionali [AA]. ——- REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO … Continua a leggere