L’attività sciistica non implica per sua natura il contrasto fisico e perciò chi provoca lesioni non può giovarsi della scriminante speciale del rischio consentito [Cassazione Penale, Sezione IV, 11 aprile 2016 n. 14779].
Risponde del reato di cui all’art. 590 c.p.l’utilizzatore di una snowboard che investa un altro sciatore procurandogli lesioni, poichè all’attività dello sci non è applicabile la disciplina del rischio consentito, che può evocarsi solo nel caso di eventi lesivi cagionati … Continua a leggere