Per la consumazione del delitto di violenza sessuale è sempre indispensabile il contatto corporeo, anche se questo non si realizza solo per la strenua resistenza della vittima [Cassazione Penale, Sez. III, 28 aprile 2016 n. 17414].

Non si consuma il delitto di violenza sessuale di cui all’art. 609-bis c.p., ricorrendo invece l’ipotesi del tentativo punibile ex art. 56 c.p., quante volte la condotta dell’agente non conduca ad un contatto tra o con parti intime, atteso che la violenza o la minaccia debbono comportare una immediata e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima perchè si determini l’evento costrittivo del compiere o del subire un atto sessuale (nella specie la Suprema Corte ha ritenuto che la strenua resistenza della vittima ha fatto si che la condotta violenta dell’imputato esclusivamente idonea ed inequivoca a vincerne la resistenza). [AA]

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMORESANO Silvio – Presidente -
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere -
Dott. DI NICOLA Vito – rel. Consigliere -
Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere -
Dott. MENGONI Enrico – Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da: F.S., nato a [omissis];
avverso la sentenza del 14-03-2014 della Corte di appello di Roma;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Vito Di Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fulvio Baldi che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito per l’imputato, l’avv. Pasquale Longo, in sostituzione dell’avv. Giovanni Tripodi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
Udito per la parte civile, Stefano Colella che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. F.S. ricorre per cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato quella resa dal tribunale di Roma che lo aveva condannato, con la diminuente della minore gravità, alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione per il reato previsto dall’art. 609 bis c.p. perchè, immediatamente dopo che si era abbassato i pantaloni, scoperto il pene e urlato verso la vittima, D.P.C., la frase “adesso ti faccio vedere chi è il vero uomo, fammi una pompa, succhiamelo“, con violenza, consistita nell’afferrare per la nuca la D.P.C., aiutandosi anche con una catena che aveva passato intorno al collo della stessa, avvicinava la testa della donna al proprio pene per costringerla al rapporto orale. Il [omissis].

2. Per la cassazione dell’impugnata sentenza il ricorrente articola, tramite il difensore, un unico complesso motivo, qui enunciato, ai sensi dell’art. 173 disp. att. c.p.p., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
Con esso il ricorrente lamenta l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 609 bis c.p., nonchè la carenza e la manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)).
Sostiene che la Corte di appello non ha ritenuto fondate le censure rivolte nei confronti della sentenza di primo grado con le quali si deduce l’insufficiente valenza probatoria delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, nonchè l’illogicità della sentenza nella descrizione della condotta criminosa, nonostante le divergenze del racconto testimoniale rispetto al contenuto del capo di imputazione.

Peraltro, in caso di doppia conforme sentenza di condanna, la motivazione per relationem, cui è ricorsa la Corte territoriale, sarebbe consentita a condizione che siano state meramente reiterate le doglianze già motivatamente disattese dal primo giudice ma non nel caso, come nella specie, di mancanza di motivazione nella sentenza impugnata su punti decisivi per il giudizio mai in precedenza esaminati.
Nel caso in esame, infatti, il tribunale non si sarebbe soffermato su molte doglianze, evidenziate nell’atto di appello, che incrinavano la credibilità della teste: sia in sede di primo contatto con gli operanti e sia in sede di prima denuncia, la teste nulla espose in ordine ad una patita pressione alla sfera sessuale. Questo particolare fu invece riferito a distanza di quattro giorni dall’accaduto, in sede di denuncia del 28 gennaio 2008, ed il primo giudice non ha neppure “preso posizione” sulla risposta fornita dalla parte civile in udienza a contestazione della difesa sui motivi che l’avevano indotta a tacere dell’aggressione alla sfera sessuale nella prima denuncia.

Tali decisive circostanze sono state liquidate dal giudice di appello perchè ritenute “di poca importanza” ma per ciò stesso riconoscendone allora la fondatezza, con la conseguenza che la Corte d’appello avrebbe confezionato una motivazione contraddittoria ritenendo, da un lato, comunque tempestiva la denuncia senza però, dall’altro, fornire una spiegazione logica sui motivi che a distanza di quattro giorni dai fatti resero diversa la deposizione testimoniale fornita innanzi agli organi di polizia.

Ne consegue che la motivazione non riesamina il tema dell’attendibilità della persona offesa, sui nuovi temi esposti dalla difesa, e dunque omette di valutare i diversi profili di criticità, discordanza e contraddittorietà delle dichiarazioni della stessa, giungendo alla conclusione che il racconto della vittima deve essere ritenuto conforme a verità poichè riscontrato sia pure in parte da altri due testimoni, pur in presenza di incongruenze logiche, nelle quali è incorsa la Corte d’appello, del tutto incompatibili con le conclusioni adottate nei passaggi argomentativi che hanno portato alla condanna dell’imputato.

Infine, le doglianze difensive riguardavano anche la corretta sussunzione del dato storico della fattispecie di reato posto che, in tema di reati sessuali, viene fondamentalmente in rilievo la libertà della persona cui deve essere garantito il potere di autodeterminarsi nell’ambito della propria sessualità cosicchè, in tema di violenza sessuale, vanno considerati atti sessuali quelli che siano idonei a compromettere la libera determinazione della sessualità della persona o ad invadere la sfera sessuale con modalità connotate dalla costrizione (violenza, minaccia o abuso di autorità).
Nel caso di specie, l’abbassamento dei pantaloni, oltre ad essere un dato dubbio, sarebbe comunque non sufficiente per connotare in modo non equivoco la condotta a porre in essere un abuso sessuale attraverso il tentativo di contatto corporeo che, nel caso di specie, comunque non vi è stato ed infatti l’azione del ricorrente è stata connotata da una condotta comprendente atti di ripetute percosse gratuite e ingiurie non circoscritte alla violenza, nè alla minaccia strumentale necessaria alla realizzazione dell’atto sessuale, ma esclusivamente a ledere l’integrità fisica e morale della persona offesa arrecandole un annichilimento e un disagio, ma non è stata mai offesa o messa a repentaglio la sfera della sessualità.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è parzialmente fondato con riferimento al tema della qualificazione giuridica del reato di violenza sessuale mentre è infondato nel resto.

2. Il fatto è stato ricostruito nella sentenza di primo grado, recepita pienamente dai Giudici dell’appello, nei seguenti termini.

2.1. La vittima ha riferito che la notte tra il [omissis] e [omissis] si fermò con la sua auto, accompagnata da R.A. con il quale intratteneva una relazione, nell’area di servizio della via [omissis] per acquistare le sigarette presso un bar, ancora aperto.

Entrata nel locale, sempre con il R., uno screzio intervenuto tra quest’ultimo e l’imputato, entrato a sua volta nell’esercizio, e determinato da futili motivi, avrebbe scatenato in modo imprevedibile e sproporzionato le ire del F.. Quest’ultimo era entrato nel locale, nonostante l’ora notturna e la stagione invernale, “a torace nudo” con altri tre ragazzi che gli si rivolgevano chiamandolo “S.” ed era probabilmente ubriaco.
Era poi nato un diverbio con il R. che scatenò un atteggiamento sempre più aggressivo dell’imputato, che aveva indotto il barista, D.F., a suggerire alla parte offesa ed al suo compagno di allontanarsi dal bar prima che la situazione diventasse per loro più pericolosa. In effetti l’imputato avrebbe ben presto “cominciato a dare grossi spintoni a R.” e alla stessa persona offesa.
La quale, insospettita dalla condotta sproporzionatamente aggressiva del F. e temendo che nella confusione creatasi potesse restare vittima di un furto, aveva colto l’occasione per riporre la propria borsa dietro il bancone occupato dal D., ritenendo che lì si trovasse al sicuro.
L’ira dell’imputato tuttavia non aveva accennato a placarsi, sebbene i suoi stessi accompagnatori cercassero di calmarlo ed in tale frangente, nel quale anche la vittima aveva iniziato a subire le violenze dall’imputato che aveva cercato di strapparle una collanina che indossava, la donna nella confusione subì la sottrazione della borsa (ad opera, come sarà accertato in seguito, dei tre amici del F.).

In questo confuso momento, la persona offesa aveva trovato il modo di defilarsi dal bar per verificare se fosse possibile rinvenire la sua borsa all’esterno qualora fosse stata eventualmente abbandonata dopo la sottrazione. Ritrovata la borsa, la D.P. notò che le era stata sottratta la carta di credito che bloccò telefonicamente chiamando nel contempo la polizia.
Nel frattempo, nel montare delle contumelie e delle minacce del F. ai danni del R., la donna era stata inseguita dall’imputato che l’aveva incalzata fino all’area ove si trovava un distributore di benzina.
L’uomo, preso da un raptus, cercò di lanciare contro la donna la pompa dell’erogatore del carburante e l’azione aggressiva trascese sul piano sessuale; F., dopo vari ammiccamenti ed allusioni sulla vitalità del R. (che atterrito sarebbe stato poi ritrovato nascosto nel bagagliaio dell’automobile dalla polizia successivamente intervenuta), si avvicinò minacciosamente alla donna, al punto da farla sbattere contro un muretto mentre ella camminava all’indietro per cercare di arginare l’aggressività dell’imputato che, secondo la versione della persona offesa, si abbassò i pantaloni, tirò fuori il pene e si avvicinò pericolosamente verso la donna, che era chinata per la caduta, intimandole volgarmente di praticargli un rapporto orale; nel contempo le teneva una mano sul collo e con l’altra mano insisteva ad avvicinarle il pene alla bocca.
F. inoltre, nella sua azione, aveva anche utilizzato una catena di ferro, che serviva per impedire l’accesso al distributore, per cercare di alzare la testa della D.P. ed avvicinarla al suo corpo.
La donna riuscì comunque a divincolarsi prima dell’intervento della polizia e a sfuggire all’aggressione.

La ricostruzione del fatto svolta in dibattimento dalla D. P. era riscontrata dalle dichiarazioni del teste R., che aveva confermato l’aggressione alla fidanzata ricordando anche il particolare della caduta verso il muretto e l’uso della catena per cercare di alzare la testa della donna ed avvicinarla al suo corpo e dello sbottonamento dei pantaloni da parte del F.; conferma intervenuta anche da parte del teste D. che, pur non essendo presente al fatto perchè rimasto dentro il locale, aveva subito ascoltato dalla voce della D.P. quanto a lei accaduto.
Inoltre l’agente di polizia, intervenuto ed esaminato in dibattimento, ricordava tra l’altro che la donna era talmente atterrita e in uno stato di panico che non era in grado neppure di sporgere la denuncia subito dopo il fatto.

2.2. Emerge dal testo della sentenza di primo grado che il F., nel corso del suo esame dibattimentale, si era discolpato ammettendo il diverbio e dichiarando di aver soltanto spintonato la donna, di aver brandito la catena ma negando di essersi denudato benchè, tra le parolacce che, nei fumi dell’alcoli aveva indirizzato alla malcapitata, vi fosse stato anche l’invito a fare “un bocchino”.
Il tribunale ha ritenuto accertata l’esibizione del pene da parte del ricorrente ad un’esigua distanza dal viso della persona offesa affermando che ciò fosse sufficiente per l’integrazione di un atto di natura sessuale cui la donna fu costretta contro la sua volontà, e quindi con violenza, indipendentemente dal fatto che il rapporto orale, cui peraltro il ricorrente esplicitamente invitava la donna, comunque cercando di bloccarla, non si fosse concretizzato, essendo stato leso il bene giuridico tutelato dalla figura di reato contestata ossia la libertà della sfera sessuale.

2.3. La Corte territoriale ha ritenuto che le doglianze difensive, sollevate con l’atto di appello, non avevano in alcun modo intaccato la convergenza dei forti e inconfutabili elementi probatori esposti nell’efficace motivazione della sentenza di primo grado, alla quale pertanto rinviava, aggiungendo che non poteva dubitarsi della credibilità intrinseca della costituita parte civile la quale non conosceva il suo aggressore e, pur nei limiti caratteriali desumibili dalla sua deposizione, aveva certamente offerto un racconto verosimile e privo di incongruenze, risultato anche confermato dalle deposizioni dei testi presenti.
Di nessun rilievo è stata poi ritenuta la intempestività della denuncia: l’atto è stato presentato nei termini di legge e comunque pochissimo tempo dopo l’aggressione patita dalla donna la quale si trovava, subito dopo il fatto, in un gravissimo stato di shock e di prostrazione, situazione di fatto registrata dalla pattuglia della polizia intervenuta sul posto; la cosiddetta generica inverosimiglianza delle circostanze di tempo e di luogo esposte è risultata, secondo la Corte distrettuale, smentita sia dalla piana ricostruzione del fatto esposta dalla motivazione della prima sentenza e sia dalle deposizioni di riscontro.

3. Ciò posto, i rilievi formulati dal ricorrente in ordine al difetto di motivazione su punti decisivi segnalati con l’atto di appello (con particolare, riferimento alla credibilità delle dichiarazioni rese dalla vittima del reato) devono ritenersi privi di valido fondamento.

La Corte ha affermato che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando, come nel caso di specie, le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).

Nel caso in esame, con adeguata motivazione priva di vizi logici, i Giudici d’appello, sia pure richiamando esplicitamente le argomentazioni spese dal tribunale e ritenendole non superate dalle censure mosse, hanno sufficientemente spiegato le ragioni per le quali le dichiarazioni della vittima, rese a distanza di pochi giorni dal fatto, contenessero maggiori particolari rispetto alle dichiarazioni rese dalla persona offesa subito dopo il fatto, quando la vittima sì trovava in stato di shock, confermato ampiamente dalle testimonianze richiamate nelle sentenze, e come le stesse non potessero essere animate da intenti calunniosi e non fossero tra loro sostanzialmente divergenti.

4. Le doglianze del ricorrente trovano invece un parziale fondamento nel fatto che l’approdo conseguito dal tribunale, e condiviso dalla Corte d’appello, non ha considerato un aspetto della censura relativo alla qualificazione giuridica del fatto in stretta correlazione all’accertamento di merito desumibile dalle conformi decisioni di primo e di secondo grado.

Sebbene con riferimento ad una diversa, inammissibile in sede di legittimità, ricostruzione dell’episodio storico concernente la contestazione del reato di violenza sessuale, il ricorrente aveva infatti sostenuto come la sua condotta si fosse risolta in un atteggiamento meramente ingiurioso del tutto dissonante rispetto all’accreditata intenzione di compromettere la libera determinazione della sessualità della persona offesa attraverso l’espletato tentativo di ottenere un contatto corporeo che, nel caso di specie, comunque non si era realizzato, essendo stato il comportamento mirato esclusivamente a ledere l’integrità fisica e morale della persona offesa arrecandole un annichilimento e un disagio senza che tuttavia ne risultasse offesa o messa in pericolo la sfera della sessualità.

Sul punto il tribunale, con valutazione pienamente condivisa dalla Corte d’appello, ha dato atto della versione resa dalla vittima in relazione allo specifico episodio in ordine al quale è stata radicata la contestazione del reato di violenza sessuale, affermando che l’imputato avesse, usando violenza, preteso che la donna eseguisse una prestazione sessuale cercando di ottenerne il compimento, ma la vittima si era divincolata e si era allontanata dal suo aggressore.

Tale versione era stata confermata dal R. (e dunque ritenuta credibile quanto alla definitiva ricostruzione del fatto storico) il quale aveva appunto visto l’imputato utilizzare una catena per cercare di alzare la testa della donna ed avvicinarla al suo corpo, avendo i pantaloni sbottonati, ed essendo stata questa la versione anche riferita dal teste D. che, pur non essendo presente al fatto perchè rimasto all’interno del bar, aveva subito ascoltato dalla voce della D.P. quanto le era accaduto.

Perciò è rispetto a tale ricostruzione storica – la quale deve ritenersi insuscettibile di diverse valutazioni fattuali impraticabili nel giudizio di legittimità ed anche insuscettibile di eventuali ed ulteriori valutazioni pronosticabili attraverso un giudizio di rinvio apparendo la fattispecie concreta definitivamente fissata, nei termini precisati, dalle richiamate sentenze – che i Giudici del merito avrebbero dovuto valutare la censura la quale, nell’ottica dell’imputato, escludeva del tutto la sussumibilità degli atti ingiuriosi e violenti nel paradigma del reato di cui all’art. 609 bis c.p..

5. Tuttavia l’opzione segnalata dal ricorrente è stata con fondamento esclusa dalle conformi decisioni di merito, le quali hanno, con congrua motivazione, rimarcato come i reiterati atti di violenza, le frasi pronunciate, i pantaloni sbottonati e/o abbassati, gli atti diretti ad avvicinare il viso della donna all’organo genitale dell’aggressore fossero da stimarsi condotte idonee a connotare la natura sessuale dell’atto e a compromettere la libera determinazione sessuale della persona offesa.

Nel pervenire a tale conclusione, infatti, i Giudici del merito hanno correttamente valutato come la condotta dell’imputato fosse volontariamente diretta ad invadere e a compromettere la libertà sessuale della vittima, con la conseguenza che, se anche siffatta condotta fosse stata associata ad un intento squisitamente punitivo, l’atto preteso doveva indubbiamente ritenersi ricompreso nel novero degli atti sessuali idonei ad integrare l’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 609 bis c.p..

Tuttavia, condivisibile un tale approdo ed infondata in questi termini la sollevata doglianza, la questione relativa alla qualificazione giuridica del fatto avrebbe dovuto comportare, rispetto all’accertamento di merito in precedenza conseguito, la sussunzione del fatto storico nell’ambito del delitto tentato e non di quello consumato, come invece esplicitamente è stato ritenuto.

Indiscutibili, nel caso di specie, le modalità violente con le quali è stata connotata la condotta dell’agente, è necessario, ai fini della configurabilità della consumazione del reato di violenza sessuale di cui all’art. 609 bis c.p., che la violenza o la minaccia, nella versione costrittiva dell’abuso sessuale, abbia effettivamente determinato il soggetto passivo ad una costrizione a compiere o a subire un atto sessuale, perchè se le modalità della condotta (ossia la violenza o la minaccia) sono idonee e dirette a costringere il destinatario a tenere, contro la propria volontà, la condotta pretesa dall’agente ma siano improduttive del risultato perseguito, si configura il tentativo di violenza sessuale e non il reato consumato.

In altri termini, la violenza o la minaccia, per determinare la costrizione (ossia l’evento costrittivo che si risolve, come espressamente previsto dal modello legale ex art. 609 bis c.p., nel compiere o nel subire un atto sessuale), debbono comportare una immediata e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima, nel senso di seguito precisato, mentre se sono esclusivamente idonee ed inequivoche a vincerne la resistenza, in quanto il soggetto passivo non compie o non subisce la condotta che la violenza e la minaccia esercitate nei suoi confronti erano preordinate ad ottenere, non comportano la consumazione del reato, configurando esclusivamente il tentativo punibile per mancata verificazione dell’evento.

L’immediata e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima si ha quando l’agente raggiunge le parti intime (zone genitali o comunque erogene della persona offesa) o provoca un contatto della vittima con le parti intime proprie, essendo indifferente, in tal caso, che il contatto corporeo sia di breve durata, che la vittima sia riuscita a sottrarsi all’azione dell’aggressore o che quest’ultimo consegua la soddisfazione erotica (Sez. 3, n. 4674 del 22/10/2014, dep. 2015, Rv. 262472), con la conseguenza che solo in siffatti casi può ritenersi la consumazione del reato di cui all’art. 609 bis c.p..

Nel caso di specie, le sentenze di merito, sulla base del testimoniale riportato nel testo dei provvedimenti ed in precedenza richiamato, escludono che il contatto corporeo vi sia stato, pure se l’imputato lo abbia cercato con uso della violenza, ed anzi ciò è stato reputato non decisivo ai fini della ritenuta consumazione del reato, che invece va qualificato in iure come delitto tentato, comportando ciò l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma per la determinazione della pena.

Consegue il rigetto del ricorso nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e, qualificato il fatto come reato tentato ex artt. 56 e 609 bis c.p., rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per la determinazione della pena.

Rigetta nel resto del ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2016

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