Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione risolvono il contrasto e stabiliscono che il falso in bilancio “valutativo” costituisce reato anche dopo la modifica dell’art. 2621 c.c. di cui alla Legge 69/2015 [Cassazione, Sezioni Unite, 27 maggio 2015 n. 22474].

Sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di valutazione, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l’agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni.

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