Codice di Procedura Civile – Art. 404 – “Casi di opposizione di terzo”

Codice di Procedura Civile – Art. 404 – “Casi di opposizione di terzo”.

Un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti (2).

Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando è l’effetto di dolo o collusione a loro danno.

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