Abuso d’ufficio – Cassazione Penale, Sez. VI, 6 febbraio 2013 n. 5895

Non commette abuso d’ufficio il parlamentare che ponga in essere condotte di cosiddetta “raccomandazione”, esulando questa dalla nozione di atto di ufficio quante volte non integri l’uso dei poteri funzionali connessi alla qualifica soggettiva dell’agente, ma sia posta in essere da soggetto che è “anche” membro del Parlamento ed esponente apicale del partito di maggioranza. [AA]

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GARRIBBA Tito – Presidente -
Dott. GRAMENDOLA Francesco – Consigliere -
Dott. LANZA Luigi – Consigliere -
Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere -
Dott. APRILE Ercole – Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI L’AQUILA;
nei confronti di:
V.D. N. IL (OMISSIS);
F.R. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 370/2011 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di L’AQUILA, del 14/10/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
sentite le conclusioni del PG Dott. Nicola Lettieri che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 14.10.12 il GUP del Tribunale dell’Aquila ha dichiarato non luogo a procedere perchè il fatto non sussiste nei confronti di V.D. e F.R., accusati di concorso in tentato abuso di ufficio continuato in quanto il V., “quale membro detta camera dei deputati, abusando dette sue funzioni e profittando dei conseguenti rapporti di alto livello con personaggi delle istituzioni, pur avendo cointeressenze con l’imprenditore F. R. nella Porta Elisa srl e nella Immobiliare Ferrucci srl ed un credito nei suoi confronti attraverso il Credito Cooperativo Fiorentino di cui era Presidente per 28,6 milioni di Euro, in violazione di norme di legge sulla trasparenza nell’affidamento degli appalti nella fase emergenziale dopo il terremoto In Abruzzo D.Lgs. n. 163 del 2006 come derogato dalle o.p.c.m. n. 3753/09 e successive ed in violazione del principio d’imparzialità fissato dall’art. 97 Cost. – poneva intenzionalmente in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale a sè e al costruttore F.R., presidente e socio di riferimento della BTP spa omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio e favorendolo nelle attività a (OMISSIS) del Consorzio Federico II (formato dalla BTP, dalla Ettore e Carlo Barattelli srl, dalla Mannelli ed Equizi srl e dalla Vittorini Emidio Costruzioni Srl) per l’aggiudicazione degli appalti”.

Al V. erano in ipotesi attribuite le seguenti condotte:
a) aver accompagnato il F. a palazzo (OMISSIS) dal sottosegretario L.G. per raccomandargli la possibilità di lavorare”;
b) aver acquisito “l’interessamento del Presidente della Regione Abruzzo C.G. per ogni difficoltà e in previsione della fase successiva a quella dell’emergenza, che sarebbe stata gestita dalla Regione, mettendo personalmente quest’ultimo in contatto con il F.”;
c) essersi interessato “a che il carteggio relativo al Consorzio fosse trasmesso, attraverso il Sottosegretario L.G., al Capo Dipartimento della Protezione Civile B.G.”. Al F., nella predetta qualità era ascritto di essersi accordato con il V. con incontri a (OMISSIS) e con ripetute telefonate di sollecito affinchè favorisse l’attività del Consorzio in Abruzzo.
Era contestato un possibile vantaggio patrimoniale di rilevante entità e la mancata riuscita nel proprio intento perchè le loro iniziative non avevano seguito, In (OMISSIS).

1.1. Il Giudice di prime cure ha ritenuto insussistente l’ipotesi di reato sotto diversi profili in quanto:
- non si trattava di un abuso della funzione da parte del V. ma di una mera “raccomandazione” priva di violazione di legge;
- mancava un collegamento tra le funzioni di membro della camera dei deputati e di commissione parlamentare e l’agire del V., riconducibile piuttosto alla sua veste politica di spicco all’interno del partito di maggioranza relativo al governo;
- anche l’obbligo di astensione, del quale si accusava la violazione, esulava dalle funzioni rivestite dal parlamentare;
- anche (a violazione del principio di imparzialità ex art. 97 Cost.) esulava da attività propria della funzione ricoperta, nè pareva integrare di per sè la violazione di legge richiesta dall’art. 323 c.p..
Il Giudice ha negato accesso alla subordinata richiesta dei P.M. di audizione dell’On. L.G. e, in subordine del Dott. B.G. in relazione al documento presente in atti, ricondotto al L. e destinato al B., non trattandosi nè di prova decisiva ex art. 422 c.p.p. nè necessaria ex art. 421 bis c.p.p..

2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica del Tribunale di L’Aquila denunciando inosservanza della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale; mancata assunzione di una prova decisiva avendone fatto richiesta la parte; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Le argomentazioni che sorreggono gli enunciati motivi sono articolate secondo la seguente scansione:
- 1^ Motivo: la “raccomandazione”. Il ricorrente denuncia lo svilimento degli elementi di accusa che deponevano per l’univocità e idoneità della condotta illecita dell’On. V., tenuto conto delle espressioni utilizzate nella nota del L. al B. secondo le quali egli “non poteva sottrarsi alla richiesta” di interessamento formulata dal V. e della stringente tempistica dei fatti, degli appalti ottenuti dal Consorzio “raccomandato” e del coinvolgimento del presidente della Regione. Con particolare riguardo all’assunzione di prove decisive, il ricorrente rimarcava la necessità dell’esame di L. e B. in relazione all’autenticazione dei documenti (peraltro già oggetto di c.t.u., che li confermava) e della p.g. della G.d.F. sulle indagini circa i rapporti societari ed economici tra V. e F., necessità palesatasi anche a seguito della negazione parlamentare all’utilizzo delle intercettazioni in atti.
- 2^ Motivo: lo svolgimento di pubbliche funzioni. Secondo il ricorrente doveva ammettersi che la condotta dell’On. V. era espressione dell’attività pubblica di parlamentare. Richiamava, al riguardo, innanzitutto alcune affermazioni dello stesso imputato nel corso dell’interrogatorio circa il proprio intervento in alcune riunioni organizzative con il presidente BE. all’indomani del terremoto in (OMISSIS), volte ad inquadrare l’intervento sulle aree terremotate nell’ambito della protezione civile onde beneficiare delle deroghe legislative; richiamava, inoltre, il generale compito dei deputati coinvolgente anche ambiti estranei alla funzione legislativa, quale quello di indirizzo politico e di controllo sull’attività di Governo.
- 3^ Motivo: la violazione di legge. Il ricorrente deduce l’assenza di motivazione in ordine alla contestata violazione delle norme indicate in imputazione. Con riguardo all’affidamento dell’appalto della caserma (OMISSIS), avvenuto, secondo il ricorrente, in violazione dell’art. 57, comma 7 del codice degli appalti come pure in violazione dell’art. 57, comma 2 e 6 sarebbe avvenuto l’affidamento diretto dei lavori “mense e cucine”. Ancora, doveva – secondo il ricorrente – ritenersi violato anche l’art. 97 Cost. in quanto precettiva del divieto di favoritismi.
- 4^ Motivo: l’obbligo di astensione. Il ricorrente si duole dell’erroneo sillogismo operato dal Giudice secondo il quale mancando un’attività propria dei pubblico ufficiale mancherebbe l’obbligo di astensione. Esso – secondo il ricorrente – sarebbe viziato sia nella premessa maggiore, secondo la quale mancherebbe l’attività propria del pubblico ufficiale e l’esercizio delle funzioni pubbliche, sia nella premessa minore secondo la quale si tratterebbe di mera raccomandazione, sia nella conclusiva ritenuta insussistenza dell’obbligo de quo.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.
2. E’ inammissibile la doglianza relativa al rigetto opposto dal Giudice alle ulteriori audizioni, risolvendosi in una censura di merito circa l’esercizio discrezionale del relativo potere demandato al primo giudice. Del resto, è lo stesso ricorso a smentire la necessità dell’integrazione probatoria ricordando che era già in atti una consulenza tecnica che confermava la provenienza dei documenti; mentre nessuna specifica ragione è, invece, addotta in relazione alla audizione della p.g. della G.d.F..

3. Manifestamente infondata è la doglianza relativa alla natura di atto di ufficio della condotta contestata.
4. Costituisce, invero, jus receptum che l’abuso richiesto per la integrazione della fattispecie criminosa in esame deve intendersi come esercizio del potere per scopi diversi da quelli imposti dalla natura della funzione; sicchè, mancando l’elemento dell’esercizio del potere è da escludere la configurabilità del reato (Sez. 6, Sentenza n. 5118 del 25/02/1998 Rv. 211709 Imputato: Percoco; Sez. 2, Sentenza n. 7600 del 09/02/2006 Rv. 233234 Imputato: Scalerà ed altro.; Sez. 6, Sentenza n. 6489 del 04/11/2008 Rv. 243051 Imputato: Andreotti).

5. In ogni caso, la raccomandazione esula dalla nozione di atto di ufficio che, ove del caso, è condotta commessa in occasione dell’ufficio e non concreta l’uso dei poteri funzionali connessi alla qualifica soggettiva dell’agente (Sez. 6 sentenza n. 38762 del 8.3.2012, imp. D’Alfonso RV 253371).

6. E’ quindi conforme al consolidato orientamento richiamato, il conclusivo ed assorbente giudizio della sentenza impugnata secondo il quale nella specie manca il necessario collegamento tra la condotta ascritta al V. – nel suo accompagnarsi, acquisire interessamenti, assicurarsi trasmissione di carteggi – e le funzioni di parlamentare da questo svolte.
6.1. Queste si esplicano attraverso gli atti c.d. “di funzione” che sono soltanto quelli relativi all’esercizio delle funzioni proprie di membro dei Parlamento, vale a dire gli atti tipici del mandato parlamentare (presentazione di disegni di legge, interpellanze ed interrogazioni, relazioni, dichiarazioni), compiuti nei vari organi parlamentari o para-parlamentari (gruppi), con l’esclusione di quelle attività che, pur latamente connesse con l’esercizio di tali funzioni, ne sono tuttavia estranee, quale l’attività politica extraparlamentare esplicata all’interno dei partiti. Ne consegue che non possono farsi rientrare nell’attività del parlamentare tutte quelle condotte che non possono vantare alcun collegamento funzionale con l’attività parlamentare, se non meramente soggettivo in quanto poste in essere da persona fisica che è “anche” membro del Parlamento (v. Sez. 5, Sentenza n. 11667 del 24/09/1997 Rv. 209264 Imputato: Sgarbi; Sez. 5, Sentenza n, 22716 del 04/05/2010 Rv. 247968 Imputato: Marengo).
6.2. Cosicchè del tutto correttamente le ridette condotte – volte a raccomandare il consorzio di imprese per i lavori della ricostruzione post-sismica – sono state ritenute esulanti dal ruolo istituzionale di parlamentare ricoperto dal V., risultando esse, evidentemente, tenute in forza del ruolo politico rivestito dallo stesso V., all’epoca, esponente apicale del partito di maggioranza.

6.3. Eccentrica, e comunque inconsistente rispetto al thema probandum, è l’argomentazione del ricorrente che – per giustificare il contestato profilo dello svolgimento di pubbliche funzioni – fa leva sulle dichiarazioni rese in sede d’indagine dallo stesso V. le quali, in ogni caso, non provano affatto quanto si pretende di sostenere riferendosi le stesse ad attività esulanti da quella parlamentare. Il rinvio desunto – secondo quanto è dato leggere nel ricorso – dal sito internet della Camera dei Deputati – a parte, ancora una volta, ogni considerazione sulla sua consistenza e pertinenza – confonde l’attività istituzionale del parlamentare con la sua attività pubblica.

7. Disconoscendosi nelle vicende in esame l’esercizio dell’attività propria del pubblico ufficiale, viene meno anche la esistenza in capo al V. dell’obbligo di astensione e la sua violazione in ragione delle cointeressenze private con il F..

8. Le ragioni suesposte assorbono ogni ulteriore profilo dedotto dall’accusa, il cui ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

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