Codice di Procedura Civile – Art. 70 – Intervento in causa del pubblico ministero

Codice di Procedura Civile – Art. 70 – “Intervento in causa del pubblico ministero”.

Il pubblico ministero deve intervenire, a pena di nullità rilevabile d’ufficio:
1) nelle cause che egli stesso potrebbe proporre ;
2) nelle cause matrimoniali , comprese quelle di separazione personale dei coniugi;
3) nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone ;
4) [abrogato dall' art. 2 L. 11.08.1973, n. 533];
5) negli altri casi previsti dalla legge .

Deve intervenire in ogni causa davanti alla Corte di cassazione .

Può infine intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse

I commenti sono chiusi.