Decreto Sicurezza 2025: da oggi è specificamente aggravato qualunque reato commesso in occasione di manifestazioni sportive o durante i relativi trasferimenti [Legge 9 giugno 2025, n. 80 di conv. D.L. 48/2025]

La Legge 9 giugno 2025, n. 80, recante “Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonche’ di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario” (in G.U. Serie Generale n.131 del 9 giugno 2025, entrata in vigore il 10 giugno 2025), rende definitiva la modifica dell’art. 61 del Codice Penale, che contiene delle il catalogo delle “Circostanze aggravanti comuni”, introducendo il comma 11-septies, il quale stabilisce che «l’avere commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni».

Degna di nota, per la tipologia di illeciti commessi da certa deprecabile teppaglia che infesta la tifoseria sana, anche l’introduzione, nel medesimo art. 61 c.p., del comma 11-decies secondo cui «l’avere, nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità pubblica e individuale, contro la libertà personale e contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio commesso il fatto all’interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane o all’interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri».

In disparte coloro che l’hanno elaborato e approvato per le loro ragioni, qualcuno pensa davvero che risolva il problema?

{Armando Argano]

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