Con la recentissima sentenza n. 90/2025 del 2 luglio 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’articolo 168-bis del Codice Penale, nella parte in cui non consente la sospensione del procedimento con messa alla prova per il reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti di lieve entità, di cui all’articolo 73 comma 5 del Testo Unico Stupefacenti.
Nella sentenza viene spiegato che il cosiddetto “piccolo spaccio”, a seguito del Decreto Caivano (D.L. 123/2023) viene punito con la pena della reclusione da sei mesi (diciotto in caso di «non occasionalità della condotta») a cinque anni, oltre la pena pecuniaria, ossia con un massimo edittale superiore a quello di quattro anni entro cui l’art. 168-bis comma 1 del Codice Penale consente la messa alla prova, creando – rispetto a tale beneficio – una irragionevole disparita di trattamento con il reato di “istigazione all’uso illecito di sostanze stupefacenti”.
Per i non addetti ai lavori ricordiamo che l’esito positivo della messa alla prova estingue il reato, pur non pregiudicando l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge, sicché costituisce strumento fondamentale per la rieducazione della persona.
[Armando Argano]