E’ illegittima l’ordinanza che disponga una misura cautelare personale, laddove, in presenza di reato attribuito ai sensi dell’art. 40 comma 2 codice penale (a mente del quale “non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo“), si limiti ad indicare genericamente la violazione di indistinti doveri di vigilanza o di intervento, dovendo invece precisarne le fonti normative e contrattuali, con specificazione della condotta omissiva ritenuta illecita. [AA]
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE ROBERTO Giovanni – Presidente -
Dott. CONTI Giovann – rel. Consigliere -
Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere -
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere -
Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da: 1. M.F., nata a (OMISSIS); 2. C.M.R., nata a (OMISSIS);
avverso la ordinanza del 31/05/2013 del Tribunale di Roma;
visti gli atti, la ordinanza denunziata e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Conti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. D’ANGELO Giovanni, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso della M. per sopravvenuta carenza di interesse e per il rigetto del ricorso della C.;
uditi per la ricorrente M. l’avv. Susanna Carraro e per la ricorrente C. l’avv. Michele Monaco, i quali hanno concluso per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.
Svolgimento del processo
1. Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma, adito ex art. 309 c.p.p., confermava l’ordinanza in data 14 maggio 2013 del Giudice per le indagini preliminari in sede con la quale era stata applicata la misura degli arresti domiciliari nei confronti di M.F. e di C.M.R. in ordine al reato di maltrattamenti continuati ai danni degli alunni della sezione F della Scuola dell’infanzia (OMISSIS), addebitati direttamente alla M. quale insegnante e alla C., quale direttrice della scuola, ex art. 40 c.p., comma 2.
Osservava il Tribunale che, sulla base delle dichiarazioni di vari operatori scolastici in servizio presso la Scuola (OMISSIS), doveva ritenersi sussistere un grave quadro indiziario circa abituali comportamenti violenti o umilianti posti in essere dalla insegnante M. a carico dei bambini (percosse, strattoni, insulti, umiliazioni varie, minacce, incitamenti ad alcuni bambini a punire mediante schiaffi compagni più piccoli), in parte confermato da riprese video e dichiarazioni de relato di genitori dei bambini.
Analogo quadro indiziario indicava che la direttrice C. aveva costantemente sminuito la condotta della M., nonostante le indicazioni preoccupate che le provenivano dalle altre operatrici scolastiche, assumendo un atteggiamento ostile contro la bidella N.B. che aveva denunciato i fatti.
Sussisteva poi ad avviso del Tribunale un concreto pericolo di reiterazione di analoghi fatti da parte di entrambe le indagate.
2. Ricorrono per cassazione le indagate.
3. L’avv. Susanna Carraro, difensore della M., deduce i seguenti motivi.
3.1. Violazione della legge processuale e vizio di motivazione in relazione al mancato deposito, prima dell’interrogatorio di garanzia, di tutte le registrazioni audio-video effettuate nell’ambito della scuola (OMISSIS) dal giorno (OMISSIS) al giorno (OMISSIS), su cui anche si è fondata l’ordinanza cautelare: in particolare le registrazioni relative ai giorni del (OMISSIS) erano presenti solo in estratto e, inoltre, non erano state messe a disposizione della difesa le registrazioni relative ai giorni successivi al (OMISSIS) alle quali anche, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, aveva fatto riferimento l’ordinanza impositiva.
3.2. Violazione della legge processuale e vizio di motivazione in relazione alla tardiva messa a disposizione da parte del P.m. delle registrazioni video, per di più in forma di estratti, avvenuta lo stesso giorno della udienza davanti al Tribunale del riesame, tenutasi il (OMISSIS), a fronte di una tempestiva richiesta della difesa in data (OMISSIS).
3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di maltrattamenti, non avendo l’ordinanza cautelare considerato adeguatamente le numerose dichiarazioni di parenti di bambini o di operatori della scuola che avevano escluso di avere riscontrato direttamente o indirettamente l’uso di mezzi violenti o umilianti da parte dell’indagata nei confronti dei bambini.
3.4. Insussistenza di esigenze cautelari, essendo ogni elemento di valutazione stato ormai raccolto.
3.5. Mancanza di motivazione circa l’adeguatezza di misura non restrittiva.
4. L’avv. Michele Monaco, difensore di C.M.R., deduce i seguenti motivi.
4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di sussistenza di una posizione di garanzia in capo all’indagata, cui erano inibiti provvedimenti disciplinari, di competenza del direttore educativo e delle altre figure dirigenziali, avendo d’altro canto la C. assolto ai suoi compiti di vigilanza segnalando i fatti agli organi competenti e pretendendo che le accuse mosse da alcune insegnanti fossero messe per iscritto.
4.2. Illogicità e carenza di motivazione in punto di valutazione degli elementi indiziari, avendo la C. verificato il comportamento della M. assistendo alle lezioni, presenziando ai colloqui tra le maestre e la mamma di un bambino, avviando una fase di monitoraggio dopo la riunione con la psicologa del Comune di Roma e chiedendo informazioni alle altre insegnanti. Mancava comunque alcun elemento per ritenere che essa avesse la coscienza e volontà di coprire comportamenti illegittimi della M..
5. Con successive ordinanze del G.i.p. del Tribunale di Roma, è stata revocata la misura cautelare nei confronti della M. ed è stata sostituita nei confronti della C. la misura domiciliare con quella del divieto di avvicinamento alla sede scolastica.
Motivi della decisione
1. Il ricorso della M. ha perso di interesse a seguito del venir meno di ogni misura cautelare, non avendo la stessa personalmente dichiarato di avere interesse alla decisione nella prospettiva dell’attivazione di una procedura per la riparazione di ingiusta detenzione (v. per tutte Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, Rv. 249002).
Il suo ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
2. Il ricorso della C. è invece fondato, stante la insufficiente illustrazione da parte del Tribunale sia degli esatti doveri inerenti alla posizione di garanzia dell’indagata quale direttrice della Scuola dell’infanzia (OMISSIS) sia delle specifiche condotte, atte a impedire i ripetuti fatti di maltrattamento, ad essa addebitabili.
3. In primo luogo, non è stato chiarito quali precisi doveri incombessero sulla C., in relazione alla sua posizione scolastica e alle relative mansioni, una volta resa edotta direttamente o indirettamente da varie fonti (bidella N., insegnanti G. e S.), dei comportamenti vessatori usati dalla maestra M. nei confronti dei piccoli alunni della classe F.
Nel provvedimento impugnato si richiamano indistintamente e confusamente – senza alcun preciso riferimento a fonti normative e contrattuali, che sarebbe stato onere prima del G.i.p. e poi del Tribunale precisare con esattezza e completezza – omissioni di doveri di vigilanza, di adozione di provvedimenti disciplinari e di segnalazioni a superiori autorità in relazione alla condotta tenuta dall’insegnante M. della quale la C. sarebbe stata resa edotta.
Già questa primo rilievo conduce di per sè alla valutazione di una grave carenza di motivazione a carico dell’ordinanza impugnata.
4. In secondo luogo, non si è definito con chiarezza in cosa sia consistita, nella concreta vicenda per cui è processo, la condotta omissiva della C..
A quanto esposto nell’ordinanza impugnata, non sembra che la C. abbia ricevuto dirette lagnanze sulla condotta scolastica della M. da parte della bidella N..
Sul comportamento (sicuramente riprovevole) della M. nei confronti dei piccoli alunni le avrebbero riferito invece le insegnanti G. e S., riportando anche quanto loro detto dalla N.. Entrambe si sarebbero lamentate di un atteggiamento di “copertura” della C. nei confronti della M..
Ma lo stesso Tribunale da atto che, al di là di un ingiustificato atteggiamento di sottovalutazione da parte della C. su quanto riferitole – accompagnato da una preconcetta ostilità nei confronti della dipendente N. – la direttrice adottò delle precise iniziative in merito ai fatti denunciatile.
Essa, infatti, in primo luogo, invitò – del tutto opportunamente – la G. e la S. a mettere per iscritto quanto da loro ritenuto riprovevole nella condotta della M..
Indisse poi una riunione tra tutti gli insegnanti alla presenza della psicologa F.; condotta difficilmente compatibile con una volontà di coprire responsabilità della M..
Successivamente, dopo che la G. mise per iscritto le sue accuse, trasmise la lettera ai superiori gerarchici C. e B.; i quali stessi, è il caso di sottolineare, invitarono la G. a denunciare i fatti alle autorità o a valutare se il termine “maltrattamenti” dalla stessa usato nella precedente missiva fosse da rivedere.
5. Sulla base dei dati esposti, non sembra dunque emergere un sufficiente quadro indiziario circa una volontà della C. di disinteressarsi del comportamento tenuto nella sua classe dalla M., risultando solo, allo stato, una sua sottovalutazione della rilevanza – disciplinare o penale – dei fatti.
L’ordinanza impugnata va pertanto annullata, con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di C.M.R., sotto entrambi i profili sopra evidenziati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata nei confronti di C.M.R. e rinvia al Tribunale di Roma per nuovo esame.
Dichiara inammissibile il ricorso di M.F. per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2014