Le gravi frodi in materia di I.V.A. divengono di fatto imprescrittibili [Cassazione Penale, 3^ sezione, 20 gennaio 2016 n. 2210].

A seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 8 settembre 2015 (Taricco, causa C-105/14), la Terza Sezione, decidendo su una fattispecie di grave frode IVA, ha disapplicato la norma di cui all’ultima parte del terzo comma dell’art. 160 e del secondo comma dell’art. 161 cod. pen. ed ha applicato a tale ipotesi la regola già prevista da dette disposizioni per i reati di cui all’art. 51, comma 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., per effetto della quale il termine ordinario di prescrizione ricomincia a decorrere dopo ogni atto interruttivo  [informazione provvisoria della corte di cassazione].

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