A seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 8 settembre 2015 (Taricco, causa C-105/14), la Terza Sezione, decidendo su una fattispecie di grave frode IVA, ha disapplicato la norma di cui all’ultima parte del terzo comma dell’art. 160 e del secondo comma dell’art. 161 cod. pen. ed ha applicato a tale ipotesi la regola già prevista da dette disposizioni per i reati di cui all’art. 51, comma 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., per effetto della quale il termine ordinario di prescrizione ricomincia a decorrere dopo ogni atto interruttivo [informazione provvisoria della corte di cassazione].