Bancarotta da reato societario anche con il nuovo art. 2621 c.c. essendo ingannevole la mancata svalutazione di rilevanti crediti in concreto non recuperabili [Cassazione Penale, Sez. V, 12 gennaio 2016 n. 890]

Integra il reato di bancarotta fraudolenta impropria “da reato societario”, anche in base alla nuova formulazione dell’art. 2621 cod. civ., introdotta dalla L. 27 maggio 2015, n. 69, la omessa svalutazione dei crediti in sofferenza, nella specie pari al 62% del totale dei crediti, attuata nella consapevolezza della impossibilità o estrema difficoltà della loro riscossione, trattandosi di condotta dotata di capacità decettiva, che consente una mendace rappresentazione di solidità patrimoniale e finanziaria della società e la prosecuzione di ingiustificati prelievi dalle casse sociali.

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