Garanzia assoluta di esclusione della pena capitale e discrezionalità del decreto di estradizione

Armando Argano
Garanzia assoluta di esclusione della pena capitale
e discrezionalità del decreto di estradizione
(7 dicembre 2005)
Nota a T.A.R. Lazio Sezione Staccata di Latina, ordinanza n. 853/2005
già pubblicata in http://www.avvocatiamministrativisti.it/html/argano1.html

L’ordinanza T.A.R. Lazio Sezione Staccata di Latina n. 853/2005 [1], si caratterizza per la rigorosa applicazione dei principi in tema di estradizione – cd. “passiva” – sanciti dalla Corte Costituzionale nella sentenza 27 giugno 1996 n. 223, che ha ritenuto illegittimi sia l’art. 698, secondo comma, c.p.p., sia la Legge 26.5.1984 n. 225, di ratifica ed esecuzione del Trattato sottoscritto il 13.10.1983 fra gli Stati Uniti e l’Italia, nella misura in cui consentivano l’estradizione per reati punibili con la pena capitale a fronte del mero impegno dello Stato richiedente – con garanzie ritenute sufficienti dallo Stato richiesto – a non infliggere la pena di morte o a non eseguirla ove già inflitta.

Il Giudice delle Leggi ha infatti cristallizzato il principio in forza del quale “la formula delle “sufficienti assicurazioni” – ai fini della concessione dell’estradizione per fatti in ordine ai quali è stabilita la pena capitale dalla legge dello Stato estero – non è costituzionalmente ammissibile. Perché il divieto contenuto nell’art. 27, quarto comma, della Costituzione, e i valori ad esso sottostanti – primo fra tutti il bene essenziale della vita – impongono una garanzia assoluta[2].

Secondo la Consulta, dunque, la discrezionalità sottesa alla contingente valutazione della sufficienza delle garanzie offerte dal Paese richiedente, contrasta con la assoluta certezza di tutela che la carta costituzionale impone a difesa del bene della vita e non vi è quindi alcuna alternativa intermedia che possa considerarsi satisfattiva.

Nella specie l’estradando è accusato del reato di omicidio in concorso con altre persone, giusta mandato di arresto emesso da una Corte del Connecticut, e conseguentemente l’Ambasciata degli Stati Uniti d’America, in riferimento del suddetto Trattato bilaterale, ne ha dapprima chiesto l’arresto provvisorio e quindi l’estradizione.

Il nostro Ministero della Giustizia ha aderito alla richiesta, con decreto che il T.A.R. Lazio Sezione Staccata di Latina ha ritenuto sintomaticamente viziato da un “percorso motivazionale quantomeno perplesso“, quindi lesivo degli interessi legittimi del ricorrente [3], laddove di quest’ultimo si autorizza l’estradizione “subordinata alla condizione che gli Stati Uniti non condannino C.B. alla pena capitale o, se irrogata, che la pena capitale non venga applicata e che sia consentito al C., qualora condannato a pena detentiva e ne faccia richiesta, di scontare la pena in Italia. L’estradizione è concessa con espressa salvaguardia del principio di specialità di cui all’art. XVI del Trattato di estradizione“.

Peculiarità della ordinanza cautelare qui annotata è quella di avere innovativamente colto ed evidenziato la illegittimità del decreto ministeriale [4], laddove con esso non si tengono nel debito conto:

  • l’ampia portata del principio di specialità di cui all’art. XVI del Trattato (e di cui all’art. 699, primo comma, c.p.p.), che, per quanto qui interessa, impone la non assoggettabilità dell’estradato a restrizioni della libertà personale per “fatto diverso e anteriore” rispetto a quello per il quale la consegna viene disposta, ma non esclude invece la punibilità conseguente alla diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto di reato (anzi la consente espressamente al comma 1, lettera “a”, del citato art. XVI, sia pur solo nel caso in cui la diversa ipotesi delittuosa possa comunque dar luogo ad estradizione);
  • la imprescrittibilità dell’azione penale per il delitto di omicidio, evidenziatasi nell’istruttoria procedimentale, che rende l’estradando potenzialmente sempre incriminabile e punibile con la pena di morte, sia pur in presenza di deduzioni del Governo Statunitense che allo stato ne escluderebbero l’applicazione e della condizione, esplicitata dal Ministero Italiano, di rispetto del principio di specialità.

La ordinanza in esame si fa quindi carico di dare un contenuto alla locuzione “garanzia assoluta”, che rimane peraltro da meglio precisarsi a livello legislativo in relazione al ripetuto Trattato, anche per delimitare e qualificare l’ambito della discrezionalità in cui può muoversi il Ministero [5].

Al momento, infatti, l’alternativa sembra essere tra il rifiuto dell’estradizione, quante volte gli Stati Uniti la richiedano per fatto che sia – a prescindere dalla qualificazione giuridica per cui si procede – astrattamente punibile con la pena capitale, ovvero il dover ritenere che tutte le richieste di estradizione per reati suscettibili di tale esito di condanna siano sic et simpliciter da accogliersi, da parte dell’Italia, ogni qual volta gli Stati Uniti meramente affermino che non eseguirebbero la pena di morte, con dichiarazione che si atteggerebbe quale condizione minima e sufficiente (assoluta?) per conseguire la fisica disponibilità dell’incriminato.
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Note:
[*] Avvocato in Latina e Segretario dell’Associazione Avvocati Amministrativisti.
[1] In termini risulta edita solo la ordinanza T.A.R. Lazio 22 marzo 1996 n. 435, con cui è stata sollevata la descritta questione di legittimità costituzionale e che ha dato adito a Corte Cost. 223/1996.
[2] Decisione ampiamente commentata in dottrina: per tutti cfr. Foro It., 1996, I, 2586, n. Di Chiara
[3] Cfr. Cons.Stato, sez. IV, 6 aprile 2000 n. 1996: “Il decreto ministeriale di estradizione rientra tra gli atti di alta amministrazione ed è pertanto sindacabile in sede di legittimità dal giudice amministrativo, limitatamente a quanto concerne i soli aspetti lesivi di interessi legittimi, rimanendo invece precluso al detto giudice il riscontro della sussistenza delle condizioni giuridiche di estradabilità, che spetta invece al giudice penale.
[4] Nonchè indirettamente, ad avviso di chi scrive, anche di parte della disciplina applicabile.
[5] C. Stato, sent. 1996/2000 cit.: “Nel procedimento di estradizione al ministro della giustizia resta precluso l’accertamento in ordine alla concedibilità della stessa sul piano tecnico-giuridico, atteso che tale adempimento è riservato dal legislatore all’autorità giudiziaria.” “Se è vero che può ritenersi rientrare nella categoria degli atti di natura politica la stipulazione e la sottoscrizione di intese internazionali in tema di estradizione, altrettanto non può affermarsi del decreto che concede l’estradizione di un determinato imputato o condannato, trattandosi di una determinazione che, sia pur altamente discrezionale, è riferita ad una situazione specifica e circoscritta, tale da non coinvolgere gli interessi superiori e indivisibili dello stato.” (in Cons. Stato, 2000, I, 878).

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