Appalti pubblici e attestazioni S.O.A. – C.G.C.E., Settima Sezione, 4 ottobre 2012 in causa C502/11

C.G.C.E., Settima Sezione, 4 ottobre 2012 in causa C502/11
Sebbene uno Stato membro ha il diritto di prevedere, in aggiunta alle cause di esclusione fondate su considerazioni oggettive di qualità professionale – tassativamente elencate all’articolo 24, primo comma, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio d’Europa del 14 giugno 1993 – misure di esclusione destinate a garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento di tutti gli offerenti, nonché di trasparenza, nel contesto delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, contrasta con l’art. 6 della medesima direttiva, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, come modificata dalla direttiva della Commissione 2001/78/CE del 13 settembre 2001, la normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale nell’ambito del quale è stato posto il quesito pregiudiziale, che vieta a priori a una società semplice, pur qualificabile come «imprenditore» ai sensi della citata direttiva, di partecipare alle gare d’appalto esclusivamente a causa della sua forma giuridica (nella specie una impresa agricola aveva impugnato la revoca dell’attestazione SOA disposta in forza di provvedimento dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture). [AA]

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