Cassazione Penale, Sez. V, 4 giugno 2012 n. 21485.
Integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione la condotta degli amministratori di una società che abbiano fatto confluire i ricavi di questa su conti correnti personali, sia pur utilizzandoli poi in parte per il pagamento di fornitori, poichè si configura comunque un’ipotesi di distrazione con potenziale danno alle ragioni dei creditori.
Ricorre infatti non solo l’elemento materiale della condotta tipica, ma anche quello psicologico del dolo generico consistente nella mera consapevolezza di sottrarre risorse al patrimonio sociale. [AA]