E’ legge l’equiparazione tra figli legittimi e figli naturali

Con Legge 10 dicembre 2012 n. 219 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2012 n. 293), sono state finalmente eliminate le discriminazioni tra i figli legittimi (nati nel matrimoino) e figli naturali (nati fuori dal matrimonio).
L’art. 1, comma 10, della Legge, infatti, stabilisce che nel codice civile le parole «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrano, sono sostituite dalla parola «figli».
Vengono così modificate molte norme del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione e transitorie, ossia, in sintesi:

  • l’art. 74 cod. civ. ora prevede il vincolo di parentela anche per i figli naturali;
  • l’art. 251 cod. civ., riguardanente i figli nati da relazioni parentali, ne ammette il riconoscimento dietro delibazione del Giudice;
  • l’articolo 315 cod. civ. ora stabilisce in maniera incontrovertibile che “Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico“;
  • vengono riordinate le competenze del Tribunale per i Minorenni;
  • viene delegato il Governo ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i necessari decreti legislativi di modifica delle disposizioni vigenti in materia di filiazione e di dichiarazione dello stato di adottabilità.

(il provvedimento è consultabile cliccando su questo link)

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