Codice Civile – art. 2941 – Sospensione per rapporti tra le parti

[Codice Civile / Libro VI - Della tutela dei diritti / Titolo V - Della prescrizione e della decadenza (Artt. 2934-2969) / Capo I - Della prescrizione / Sezione II - Della sospensione della prescrizione]

La prescrizione rimane sospesa: 1) tra i coniugi; 2) tra chi esercita la potestà di cui all’articolo 316 o i poteri a essa inerenti e le persone che vi sono sottoposte; 3) tra il tutore e il minore o l’interdetto soggetti alla tutela, finché non sia stato reso e approvato il conto finale, salvo quanto è disposto dall’articolo 387 per le azioni relative alla tutela; 4) tra il curatore e il minore emancipato o l’inabilitato; 5) tra l’erede e l’ereditàaccettata con beneficio d’inventario; 6) tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento del giudice all’amministrazione altrui e quelle da cui l’amministrazione è esercitata, finché non sia stato reso e approvato definitivamente il conto; 7) tra le persone giuridichee i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi; 8) tra il debitore che ha dolosamente occultato l’esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto

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