Codice Penale – Articolo 570 – Violazione degli obblighi di assistenza familiare

Codice Penale – Articolo 570 – Violazione degli obblighi di assistenza familiare

Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale [c.c. 316], [alla tutela legale] [c.c. 348; c.p. 371, 372] o alla qualità di coniuge [c.c. 143, 147], è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1. malversa o dilapida i beni del figlio minore [c.p. 540] o del pupillo [c.c. 343, 414] o del coniuge;
2. fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti [c.c. 75] di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un’altra disposizione di legge.

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