La concorrenza come panacea per tutti i mali? Per gli avvocati in arrivo i soci di capitale e la reintroduzione del patto di quota lite, ma rimangono divieti incompatibili con cotanta liberalizzazione [Armando Argano - 16-2-2015]

AvvocatiBozzaRiformaCocorrenza2915Se il testo rimarrà quello della bozza in circolazione (vedi figura) il disegno di legge sulla concorrenza produrrà per gli avvocati cambiamenti epocali che, in termini strategici, vanno ben oltre l’apparenza e produrrano una completa rimodulazione dell’attività forense.

Nello specifico:

  1. sarà possibile stabilire il domicilio anche in sede diversa da quella dell’associazione professionale di appartenenza (abrogazione dell’art. 4 comma 3 terzo periodo Legge 247/2012: “Gli associati hanno domicilio professionale nella sede della associazione“);
  2. si potrà essere soci di più associazioni (abrogazione dell’art. 4 comma 4 Legge 247/2012: “L’avvocato può essere associato ad una sola associazione“);
  3. verrà conseguentemente eliminato l’illecito disciplinare riferito alla violazione dell’abolendo comma 4 (sostituzione nell’art. 4 comma 6 delle parole “ai commi 4 e 5” con le parole “al comma 5“);
  4. si avrà la reintroduzione del patto di quota lite (abrogazione dell’art. 13 comma 4 Legge 247/2012: “Sono vietati i patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa“);
  5. verrà eliminato il tentativo di conciliazione tra cliente e avvocato presso l’Ordine Forense e il conseguente parere di congruità (abrogazione dell’art. 13 comma 9 Legge 247/2012: “In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell’ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell’iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell’avvocato in relazione all’opera prestata“);
  6. arrivrà la rivoluzionaria introduzione della possibilità di costituire società multidisciplinari tra professionisti con la partecipazione di soci di capitale (sostituzione, nell’art. 5 comma 2 lettera a) Legge 247/2012, delle parole “esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all’albo” con le parole “secondo le modalità di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 dell’art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183“).

Tralasciando, ora, considerazioni personali e forse un pò nostalgiche sulla figura dell’avvocato (che preferivo senz’altro nella precedente conformazione), non posso che prendere atto del cambiamento che ci viene imposto, ma anche necessariamente rilevare che ancora una volta siamo di fronte ad una riforma a metà: farci immergere nella concorrenza dovrebbe portare anche all’abolizione di divieti allora anacronistici e incoerenti come – ad esempio – quello di avvalersi di procacciatori d’affari o quello di accaparramento di clientela.

[Armando Argano - 16 febbraio 2015]

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