Legge 1-12-1970 n. 898 – Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio – Articolo 12-sexies [testo agg. al 22-3-2014]

L. 1-12-1970 n. 898 – Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

Art. 12-sexies

1.  Al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno dovuto a norma degli articoli 5 e 6 della presente legge si applicano le pene previste dall’art. 570 del codice penale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

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