Processo telematico e termine (orario) di deposito degli atti. Una prima pronuncia dal Tribunale di Milano. [Armando Argano - 21-3-2014]

La giurisprudenza comincia ad affrontare il problema del come deve essere considerato l’orario di deposito degli atti nel processo telematico, atteso l’apparente svincolo dall’orario di apertura delle cancellerie.

Con sentenza 5 marzo 2014, la IX sezione del Tribunale di Milano ha affrontato la questione di una comparsa conclusionale spedita a mezzo P.e.c. l’ultimo giorno utile del termine, ma acquisita materialmente agli atti (ossia stampata, timbrata ed inserita nel fascicolo d’ufficio) solo il giorno successivo e dunque dopo la scadenza del termine perentorio di cui all’art. 190 c.p.c..

Il Tribunale ha nella specie ritenuto – a mio avviso correttamente – di dare piana applicazione all’art. 16bis, comma 7, Legge 221/2012 (di conversione del D.L. 179/2012, introdotto dalla legge 228/2012 ed in vigore dal 1.1.2013), secondo il quale il deposito per via telematica degli atti e dei documenti “….si ha per avvenuto nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna dal gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia”.

Va qui precisato, per i meno avvezzi all’informatica, che la disposizione non si riferisce alla “Ricevuta di accettazione” da parte del gestore di p.e.c. dell’avvocato mittente, ma, appunto, specificamente alla “Ricevuta di avvenuta consegna” del gestore di p.e.c. dell’ufficio ricevente.

Il Tribunale di Milano chiarisce che “La norma, quindi, distingue tra il momento in cui l’atto si ritiene depositato per il depositante e il momento in cui viene poi effettivamente ricevuto dall’Ufficio Giudiziario per il tramite dell’accettazione della c.d. “busta” da parte dell’operatore di cancelleria in tal modo preservando il depositante dalle esigenze e tempistiche organizzative dell’Ufficio Giudiziario ricevente, in linea peraltro con consolidati principi giurisprudenziali poi recepiti dal legislatore ad esempio in materia di notificazione degli atti giudiziari“.

Aggiunge inoltre che “Tale norma primaria, infine, non prevede alcun riferimento orario in relazione al momento in cui viene rilasciata la ricevuta di avvenuta consegna, c.d RAC, riferimento che risulta invece presente nell’art. 13 comma 3 del DM 21 febbraio 2011 n. 44, come modificato dal DM 15 ottobre 20 12 n. 209, secondo cui “quando la ricevuta è rilasciata dopo le ore 14 il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo. che la norma di legge di cui all’art. 16bis comma 7 debba ritenersi in ogni caso prevalente rispetto alla norma tecnica regolamentare perché è una fonte primaria rispetto a quella tecnica che ha natura secondaria, è in ogni caso temporalmente successiva a quella regolamentare che prevede un limite temporale non autorizzato né previsto da una fonte primaria ed in contrasto con la norma codicistica di carattere generale sopra richiamata che in nessun caso può ritenersi possa essere superata in forza di una norma avente rango inferiore. Ed, infine, la previsione di un limite orario in relazione alla generazione della ricevuta di avvenuta consegna rispetto ad un termine da computarsi a giorni appare anche poco compatibile con la ratio stessa del sistema di deposito telematico degli atti e con i vantaggi che dal sistema stesso dovrebbero derivarne in termini di efficienza e miglior organizzazione del lavoro da parte di tutti gli “utenti” del sistema giustizia.

Attenzione comunque, perchè ciò non significa che si può essere del tutto tranquilli depositando a mezzo p.e.c. in prossimità della mezzanotte dell’ultimo giorno, eventualità rara, ma non del tutto improbabile: infatti occorre sempre un lasso di tempo variabile da pochi secondi a qualche minuto affinchè venga generata la “ricevuta di avvenuta consegna.

E sempre che non intervengano di problemi di linea o di risposta del server del Ministero……

[Armando Argano - 21 marzo 2014]

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