Qualche osservazione sulle “Proposte di riforma organica della magistratura onoraria” contenute nel documento 8-7-2014 del Ministero della Giustizia [Armando Argano - 11 luglio 2014]

Dopo avere diffuso, il 7 luglio, le linee guida per la riforma della Magistratura Onoraria (di cui qui abbiamo parlato in questo sito), l’altro ieri il Ministero della Giustizia ha messo in campo il documento dal titolo “Proposte di riforma organica della magistratura onoraria“.
Il progetto si presenta bene, specie in tema di formazione (leggetelo scaricandolo qui sotto), ma ad un occhio attento non può sfuggire che:

  • innanzitutto si prosegue nel rafforzare la delega della funzione giurisdizionale ad una magistratura ibrida, non selezionata tramite un vero concorso, che tuttavia smaltisce la più gran parte del carico di lavoro del sistema giudiziario, ma che nell’esperienza di tutti gli avvocati è – salvo commendevoli e minoritarie eccezioni – fortemente criticabile sotto il profilo della terzietà e della qualità;
  • potranno accedere “varie categorie di giuristi, con priorità per gli avvocati“: è una cosa buona solo se alla parola “giuristi” verrà poi assegnato il significato che le è proprio;
  • non viene speso un solo rigo, neppure in linea generale, per prevedere una selezione qualitativa e mediante concorso pubblico;
  • si prevede che, “al fine di assicurare la massima professionalità del magistrato onorario, per il primo quadriennio questi possa svolgere esclusivamente la propria attività all’interno dell’ufficio per il processo“: cosa che pare una forma nuova di lavoro dipendente dell’avvocato, visto che, posta l’attuale genericità della disciplina (art. 16 octies Legge 221/2012), l’Associazione Nazionale Magistrati ha da tempo affermato che “L’ufficio per il processo consente finalmente ai magistrati di avere un fondamentale supporto qualificato alla propria attività, nell’ambito del quale è possibile anche  un intelligente coinvolgimento dei Giudici Onorari di Tribunale“;
  • sui compensi il progetto è generico, ma li distingue a seconda che si tratti dell’esercizio di funzioni giurisdizionali ovvero di supporto all’attività del magistrato professionale, ipotizzando anche un pericoloso cottimo incentivante al raggiungimento di obiettivi predeterminati: insomma, la solita giustizia “un tanto al chilo”;
  • con involontaria (forse) ironia, alla stregua dell’italico metodo secondo cui tutto ciò che è provvisorio è in realtà definitivo, si prevede che “Quanto alla durata dell’incarico dovrà prevedersi l’intrinseca temporaneità dello stesso, che costituisce un elemento costituzionalmente necessario in ragione della natura onoraria dell’ufficio. In particolare può ipotizzarsi una durata di quattro anni, con la possibilità di ottenere la conferma nell’incarico, all’esito di una positiva valutazione di idoneità, per non oltre due ulteriori quadrienni, per un totale di dodici anni“;
  • addirittura, confermando quanto appena abbiamo evidenziato, il regime transitorio per i magistrati onorari già in servizio alla data della riforma, sarebbero possibili ulteriori 4 anni prororogabili a 12, ovvero, al raggiungimento del settantesimo anno, “il mantenimento in servizio nell’Ufficio per il processo per un ulteriore periodo da stabilirsi“.

Insomma, se si va avanti così, per l’Avvocatura l’unica strada sarà espellere coloro che vorranno essere Magistrati Onorari, piuttosto che lasciar fare al pannicello tiepidissimo delle incompatibilità.
E sarà un caso, ma la mia esperienza è che, salvo isolate e rarissime (ma davvero rarissime) eccezioni, i migliori Magistrati Onorari sono proprio quegli Avvocati che hanno fatto una scelta di serietà ed hanno abbandonato la professione forense.

[Armando Argano - 11 luglio 2014]

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