Approvato dalla Camera dei Deputati il D.D.L. 1603-bis recante “Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione” [aggiornamento redazionale 16 agosto 2019: cfr. ora la Legge 8 agosto 2019 n. 191]

Il 27 giugno 2019 la Camera dei Deputati ha approvato, con modifiche rispetto al testo del proponente, il Disegno di Legge 1603-bis (testo A), recante “Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione”, disponendone conseguentemente la trasmissione al Senato per l’ulteriore esame [n.b.: aggiornamento redazionale 16 agosto 2019 a questo articolo: il Senato ha approvato ed è stata conseguentemente pubblicata la Legge 8 agosto 2019 n. 191, con identica rubrica].

Tra innovazioni si segnalano:

  • la possibilità per il Governo di adottare un testo unico delle disposizioni in materia di sport (art. 1 comma 1 lett. “b”);
  • la definizione esplicita del “ruolo proprio del CONI di governo dell’attività olimpica” e che ne dovrà essere confermata “la missione…di incoraggiare e divulgare i princìpi e i valori dell’olimpismo, in armonia con l’ordinamento sportivo internazionale” (art. 1 comma 1 lett. “d” ed “e”);
  • il Governo dovrà “prevedere limitazioni e vincoli, compresa la possibilità di disporre il divieto delle scommesse sulle partite di calcio delle società che militano nei campionati della Lega nazionale dilettanti” (davvero singolare la delimitazione dell’eventuale divieto alla LND: art.  1 comma 1 lett. “f”);
  • scompare il potere di intervento diretto del CONI verso le Federazioni Nazionali, le DSA, gli EPS e le associazioni benemerite, ma rimane il potere di vigilanza (art. 1 comma 1 lett. “g”);
  • esplicitato il sostegno alle azioni volte a promuovere la partecipazione e la rappresentanza delle donne nello sport in conformità ai principi del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al D.Lgs 198/2006 (art. 1 comma 1 lett. “h”);
  • il Governo dovrà sostenere la piena autonomia non solo gestionale e contabile, ma anche amministrativa – rispetto al CONI – delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite, spettando invece al Governo il potere di controllo sull’utilizzo dei contributi pubblici (art. 1 comma 1 lett. “i”);
  • dovranno poi essere individuate forme e condizioni di azionariato popolare per le società sportive professionistiche (art. 1 comma 1 lett. “n”);
  • molto ampliato il contenuto dell’art. 2, interamento dedicato alla istituzione dei “Centri Sportivi Scolastici“;
  • la disciplina del “titolo sportivo“, di cui all’art. 3, è ora limitata alle società sportive professionistiche;
  • introdotti ex novo dall’art. 4, modificando in tal senso l’articolo 10 della legge 91/1981, gli “Organi consultivi per la tutela degli interessi dei tifosi” da istituirsi all’interno delle società sportive professionistiche, i quali provvederanno “con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi” e saranno formati “da non meno di tre e non più di cinque membri, eletti ogni tre anni dagli abbonati alla società sportiva, con sistema elettronico, secondo le disposizioni di un apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione” delle società, le quali dovranno adeguare l’assetto societario entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione;
  • dovrà essere riconosciuto all’attività sportiva il carattere “preventivo sanitario” e di miglioramento della salute (art. 5 comma 1 lett. “a”);
  • il Governo dovrà anche provvedere alla “individuazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fermo restando quanto previsto dal comma 4, nell’ambito della specificità di cui alla lettera b) del presente comma, della figura del lavoratore sportivo, ivi compresa la figura del direttore di gara, senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell’attività sportiva svolta, e definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza” (art. 5 comma 1 lett. “c”);
  • il Governo è delegato anche a disciplinare la “tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, con la previsione di specifici adempimenti e obblighi informativi da parte delle società e delle associazioni sportive con le quali i medesimi svolgono attività” (art. 5 comma 1 lett. “d”);
  • si provvederà al “riordino della normativa applicabile alle discipline sportive che prevedono l’impiego di animali, avendo riguardo, in particolare, agli aspetti sanitari, al trasporto, alla tutela e al benessere degli animali impiegati in attività sportive” (art. 5 comma 1 lett. “n”);
  • dovrà inoltre essere definito, rispetto all’attività degli agenti sportivi, un quadro sanzionatorio, proporzionato ed efficace, anche con riferimento agli effetti dei contratti stipulati dagli assistiti (art. 6 comma 1 lett. “h”);
  • viene introdotta la possibilità di affidare gli impianti sportivi già esistenti anche alle federazioni nazionale, alle discipline
    associate, agli enti di promozione sportiva (art. 7 comma 1 lett. “f”);
  • si dovrà procedere al riordino e alla semplificazione della disciplina relativa alla certificazione dell’attività svolta dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche; previsione di misure semplificate volte al riconoscimento della personalità giuridica (art. 8 comma 1 lett. “b” e “d”);
  • quanto agli sport invernali sancita l’introduzione dell’obbligo di utilizzo del casco (attualmente disposto soltanto per i minori di quattordici anni), anche nella pratica dello sci alpino e dello snowboard e in tutte le aree sciabili, compresi i percorsi fuori pista, nonché l’obbligo di dotare ogni pista, dove sia possibile, di un’area per la sosta, accuratamente delimitata e segnalata (art. 9 comma 1 lett. “b.1″ e “b.3″).

[Armando Argano]

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