Caso Schwazer: il complotto è la verità assolutoria della giustizia ordinaria che si contrappone alla verità condannatoria della giustizia sportiva antidoping [G.I.P. Trib. Bolzano, ordinanza 18 feb 2021]

Molte sono le questioni giuridiche, scientifiche e di sistema poste – al di là del caso concreto di cui si occupa – dall’ordinanza del Giudice per Indagini Preliminari presso il Tribunale di Bolzano, con cui Alex Schwazer è stato prosciolto in sede penale dall’accusa di doping per non avere commesso il fatto.

La vicenda è nota e clamorosa sin dal suo insorgere nel 2016.
Oggi il G.I.P., sulla scorta di un articolato ragionamento indiziario, non solo “ritiene accertato con alto grado di credibilità razionale che i campioni di urina prelevati ad Alex Schwazer l’1.01.2016 siano stati alterati allo scopo di farli risultare positivi e, dunque, di ottenere la squalifica e il discredito dell’atleta come pure del suo allenatore, Sandro Donati“, ma addirittura rimanda gli atti al Pubblico Ministero affinché valuti la commissione, da parte di enti sportivi e persone fisiche, dei delitti di falso ideologico, frode processuale e diffamazione.

Criticando persino la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero perché ritenuta troppo tiepida, il G.I.P. afferma che “Le ipotesi relative alla manipolazione per spiegare l’anomala concentrazione del DNA riscontrato nell’urina dell’indagato prelevata l’1.01.2016 si sono rivelate del tutto inverosimili mentre la manipolazione offre, come si è visto, una spiegazione assolutamente convincente di quanto riscontrato: addizionando all’urina di Schwazer altra urina dopata, eventualmente depurata del DNA, ove proveniente da altro soggetto, mediante semplice esposizione ai raggi UVA, e poi, riequilibrando la diluizione così creata mediante concentrazione dell’urina, per esempio tramite riscaldamento ed evaporazione dell’acqua onde ri-concentrare il testosterone ed i suoi metaboliti, si sarebbe ottenuta la positività del campione, ma finendo però per concentrare anche tutto il resto incluso il DNA, che è proprio quanto riscontrato dal perito” (pag. 70).
D’altra parte viene definita addirittura “del tutto evanecente” la catena di custodia dei campioni prelevati all’atleta.

Il G.I.P. fa inoltre ragionato uso del “principio di vicinanza della prova“, piuttosto negletto nella materia penalistica, per affermare che “non è consentito a IAAF e WADA, che, come provato documentalmente, hanno impedito di accertare se il contenitore presentasse segni di effrazione, invocarne l’integrità e con essa l’integrità della catena di custodia” (pag. 74).

Invero il principio di vicinanza della prova è tipico del diritto processuale civile, tant’è che il grandissimo Franco Cordero lo definì nella sua Guida alla procedura penale come “Pura formula didattica”, mentre, più di recente, ne è stata fatta applicazione in alcune decisioni della Corte di Cassazione Penale (Sez. II, 30 gennaio 2020 n. 6734, 19 novembre 2019 n. 3883, 8 ottobre 2019 n. 43387, nonché, ma a fini risarcitori, Sez. I, 24 maggio 2018 n. 23362).

Farà discutere la forza con cui il G.I.P. sottolinea, anche se poi con una apparente contraddizione argomentativa, che il sistema di controllo antidoping, nel quale i due campioni che vengono prelevati per il controllo sono poi affidati a un unico laboratorio, “non dà reali garanzia agli atleti” (pag. 71) ed “è totalmente autoreferenziale” (pag. 75), coincidendo “controllore e controllato” (pag. 82).
Certamente fa riflettere, al di là delle ragioni del proscioglimento e della differenza dei criteri di giudizio tra giustizia dello Stato e giustizia sportiva in materia di doping, quanto maggiori siano le garanzie che la prima offre rispetto alla seconda.

[Armando Argano]

Consulta e scarica G.I.P. Trib. Bolzano, ordinanza 18 feb 2021

[N.B.: queste prime osservazioni costituiscono un semplice working in progress, su cui conto di poter tornare presto per approfondimenti, poichè la straordinaria ordinanza di proscioglimento del G.I.P. di Bolzano - pur se a tratti ridondante e colorita - richiede senz'altro uno studio ragionato, che però ne ritarderebbe la pubblicazione in questo sito, molte essendo, come detto, le questioni giuridiche, scientifiche e di sistema che con essa si pongo all'osservatore].

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