Covid-19: per il Ministero dell’Interno ora “attività motoria” significa (sic) solo “camminare”, ma bisogna adeguarsi

Il Ministero dell’Interno stringe la morsa delle misure per la prevenzione del contagio da coronavirus e, con circolare 31 marzo 2020 (prot. 15350/117(2) Uff.III-Prot.Civ.), interpretativa del D.P.C.M. 9 marzo 2020, vieta drasticamente la possibilità di svolgere anche la più banale attività motoria all’aperto, stabilendo che:
….., per quanto riguarda gli spostamenti di persone fisiche, è da intendersi consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto, purché in prossimità della propria abitazione.
Nel rammentare che resta non consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto ed accedere ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici, si evidenzia che l’attività motoria generalmente consentita NON va intesa come equivalente all’attività sportiva (jogging), tenuto anche conto che l’attuale disposizione di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo scorso tiene distinte le due ipotesi, potendosi far ricomprendere nella prima, come già detto, il camminare in prossimità della propria abitazione“.

La circolare in esame contrasta innanzitutto con la precedente del 12 marzo 2020 (sempre a firma del Capo di Gabinetto del Ministro  Dr. Matteo Piantedosi), che era invece conforme al D.P.C.M. 9 marzo 2020, il quale, ferme restando la distanza interpersonale di 1 metro e la limitazione “territoriale” della prossimità con l’abitazione, afferma invece che “lo sport E le attivita’ motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro”.

In ogni caso, ma è un limite di chi scrive, non si riesce a vedere perchè una corsetta salutistica intorno alla propria abitazione debba essere considerata più pericolosa per la collettività della passeggiata (peraltro giustamente) consentita per adempiere alle necessità del cane che eventualmente si possieda….

Si deve allora evidenziare che il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, già con decisione del 3 maggio 2018 n. 23 della sez. IV, aveva precisato che sebbene difetti una esplicita e specifica definizione normativa di attività sportiva agonistica, essa si identifica  in quella regolamentata dal D.M. Sanità 18 febbraio 1982 (“Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica”) e praticata in forme organizzate dalle Federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal Ministero dell’Istruzione (per quanto riguarda i Giochi della Gioventù), caratterizzandosi per la natura competitiva e per lo scopo di conseguire prestazioni, mentre l’attività amatoriale ludico-motoria e non agonistica è quella contenuta nel D.M. 24 aprile 2013 e nell’art. 42-bis Legge 98/2013, ossia quella che è praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico e priva di aspetto “competitivo.

Si comprende, comunque, che la circolare amministrativa di ieri, anche se con una forzatura dei presupposti normativi, è mossa dalla volontà, a fin di bene, di tentare di potenziare ulteriormente la tutela della collettività dal contagio.
Proprio per questo la circolare di ieri deve essere rispettata con rigore da parte di noi tutti.

[Armando Argano]

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