Deposito a mezzo p.e.c. di atti defensionali penali: varato il protocollo d’intesa per il Tribunale di Roma. Uno sforzo progressista là dove il legislatore langue [Armando Argano - 4 febbraio 2016]

Con il protocollo d’intesa stipulato il 18 dicembre 2015 dal Presidente del Tribunale di Roma, dall’Ordine degli Avvocati di Roma, dalla Camera Penale di Roma e dall’A.N.F. di Roma, viene utilmente consentita ai difensori la possibilità di trasmettere a mezzo posta elettronica certificata alcune tipologie di atti del processo penale, sia pur tassativamente individuati e con fissazione di “rigide regole di carattere tecnico e organizzativo“.
Viene inoltre stabilito che verranno proseguite le consultazioni per migliorare l’implementazione del sistema e dell’istituendo front office informatico.
Ancor più recentemente è poi intervenuta la nota del Presidente della Sezione Riesame terza-bis del Tribunale di Roma 2 febbraio 2016, estensiva del suddetto protocollo.

L’intesa ha un grande valore propositivo e costituisce un sensato e fondamentale sforzo di estendere l’utilizzo delle nuove “tecnologie” nel sistema giudiziario penale, nella specie introducendo una sia pur parziale reciprocità tra uffici e difensori, poichè questi ultimi potranno trasmettere alcune istanze anche a mezzo p.e.c. e non solo essere destinatari delle comunicazioni e notificazioni.

In sintesi e con qualche (davvero minima) osservazione:

  1. correttamente l’accordo riguarda “alcune tipologie di istanze per le quali non sono previsti termini perentori e per le quali non è previsto dalla legge il deposito in cancelleria a pena di inammissibilità“;
  2. si tratta infatti, esplicitamente, di “soluzioni condivise in ordine a nuove forme di deposito di istanze per via telematica“, dandosi atto che “per quanto attiene alle comunicazioni alle cancellerie di atti da parte dei difensori a mezzo della PEC non sono state ancora emanate disposizioni di legge o di regolamento“;
  3. tale condivisione è intercorsa unicamente perchè “gli organi forensi firmatari (…) hanno dichiarato la disponibilità dei propri iscritti” e “La Presidenza del Tribunale di Roma ha accolto la dichiarazione di disponibilità“, sicchè, almeno in teoria, non sarebbe strumento (coercibile verso ovvero) utilizzabile da avvocati che non siano iscritti ai tre organismi romani firmatari;
  4. il deposito a mezzo PEC degli atti così individuati “allo stato, per motivi organizzativi, è limitato alle sole cancellerie delle sezioni dibattimentali, inclusa la Corte d’assise e le sezioni riesame e misure di prevenzione, con esclusione quindi dell’ufficio GIP/GUP“;
  5. è obbligatorio (1) che il difensore usi la propria p.e.c. risultante dal ReGIndE e coincidente con quella ordinariamente utilizzata in ricezione, inviando solo ai recapiti p.e.c. indicati nel protocollo, viceversa l’email sarà considerata come non pervenuta; (2) che non apponga la firma digitale alle istanze e (3) che depositi in formato “pdf” un unico file in bianco e nero, di 30 pagine massimo, comprendente istanza e allegati: si tratta di norma assai stringente e che poteva prevedere tranquillamente anche l’utilizzo di una p.e.c. alternativa purchè l’atto fosse firmato digitalmente al fine di garantirne l’origine, ma qui probabilmente si sconta per ora l’arretratezza informatica degli uffici penali;
  6. per avere valore di pervenuto entro la giornata I’atto dovrà essere inviato e ricevuto entro le ore 12,00 dei giorni feriali, escluso il sabato; tutti gli atti ricevuti dopo le ore 12,00 saranno considerati come pervenuti il giorno successivo alle ore 9,00“: dunque, al di là della ridondanza testuale (ovviamente non può essere ricevuto ciò che non viene inviato), in buona sostanza si applica alla p.e.c. l’orario generico delle cancellerie;
  7. i difensori si impegnano ad inviare con congruo anticipo e comunque non oltre i tre giorni antecedenti l’adempimento – esclusi i sabati e le domeniche – tutte quelle istanze che dovranno essere valutate tempestivamente dal magistrato; le istanze di autorizzazione in fase cautelare dovranno essere presentate necessariamente entro i cinque giorni antecedenti alla data della visita medica, alla data in cui dovrà avvenire il colloquio ovvero alla data del richiesto allontanamento per ogni altro motivod dal luogo degli arresti domiciliari“;
  8. le istanze correttamente ricevute saranno trattate alla stregua di atti normalmente depositati presso le cancellerie;
  9. tutto sommato comprensibile per noi addetti ai lavori, ma in sè involontariamente e italicamente vessatoria, la partecipazione dei firmatari alle spese che gli uffici dovranno sostenere per la stampa in cartaceo delle istanze telematiche, mediante consegna ogni semestre di 100 risme di carta e 10 toner (dunque chi non è iscritto a quei tre organismi romani dovrà prima inviare la carta?).

Quanto alla tipologia degli atti trasmissibili a mezzo p.e.c. secondo tali regole, il Protocollo d’intesa 18 dicembre 2015 statuisce quanto segue:

Per le sezioni dibattimentali tali istanze vengono individuate come segue in maniera tassativa:

  1. memorie e note di deposito di documenti con relativi allegati;
  2. istanze di legittimo impedimento del difensore o dell’imputato, istanze di rinvio o di anticipazione dell’udienza, di chiamata a orario, di autorizzazione alla visione e copia degli atti da parte di soggetti non costituiti parti processuali assistiti da un difensore;
  3. rinunce al mandato; comunicazioni di adesione ad eventuali astensioni; comunicazioni di morte dell’imputato o di altre parti processuali; ogni altra comunicazione che non richieda l’emissione di provvedimenti;
  4. istanze di autorizzazione in fase cautelare (visite mediche\colloqui\allontanamenti, etc.);
  5. istanze di ammissione al patrocinio a spese dello stato e relativi documenti allegati e istanze di liquidazione degli onorari, anche in relazione a soggetti irreperibili e irreperibili di fatto.

Le istanze diverse da quelle sopra indicate sono considerate come non pervenute senza onere delle cancellerie di rispondere al messaggio inviato a mezzo della PEC, essendo espressarnente escluse dall’arnbito di operatività del presente protocollo le istanze di revoca o modifica di misure cautelari personali e reali, le liste testi, le impugnazioni, gli incidenti di esecuzione, le nomine di difensore ed ogni altro atto non espressamente sopra indicato.

Per il Tribunale del Riesame tali istanze vengono individuate come segue in maniera tassativa:

  1. memorie e note di deposito di documenti con relativi allegati;
  2. istanza di rinvio o di anticipazione dell’udienza e di chiamata a orario;
  3. rinunce al mandato; comunicazioni di adesione ad eventuali astensioni; comunicazioni di morte dell’imputato o di altre parti processuali; ogni altra comunicazione che non richieda l’emissione di provvedimenti;
  4. rinunce all’impugnazione.

Le istanze diverse da quelle sopra indicate sono considerate come non pervenute senza onere delle cancellerie di rispondere al messaggio inviato a mezzo della PEC, essendo espressarnente escluse dall’ambito di operatività del presente protocollo, con particolare riferimento al Tribunale del Riesame, le nomine dei difensori e tutti i mezzi d’impugnazione indirizzati al predetto Tribunale“.

Cautelativa, ma forse un pò troppo rigida – quanto all’imputato – l’esclusione della nomina defensionale dal novero degli atti trasmissibili a mezzo p.e.c., sia considerando che è invece consentita la speculare rinuncia al mandato, sia in riferimento alla larga interpretazione che da tempo la girusprudenza dà delle forme previste dall’art. 96 comma 2 c.p.p., essendo solo richiesto che “la scelta di mezzi alternativi di trasmissione della nomina fiduciaria pur non dovendo sottostare ad uno specifico rigore formale, deve comunque garantire la medesima affidabilità della consegna diretta o mezzo raccomandata ed è onere di chi la effettua curare che ciò avvenga” (così Cass. pen., sez. III, 19-11-2010 n. 4968, in Arch. nuova proc. pen., 2011, 309; ma cfr. anche Cass. pen., sez. VI, 20-4-2012 n. 16114, in Foro It., Rep. 2012, Difensore penale [2150], n. 17; Cass. pen., sez. II, 22-2-2011 n. 15740, in Foro It., Rep. 2011, Difensore penale [2150], n. 16).

Il dubbio sull’estensione soggettiva delle regole del protocollo sopra esposto al punto “C” è invece affrontato di petto – almeno per il Lazio – dal Presidente della terza sezione del riesame, Dr. Bruno Azzolini, il quale ha organizzato il proprio ufficio e trasmesso la citata nota 2 febbraio 2016 a tutti gli uffici giudiziari della regione, manifestando autonoma disponibilità ad accogliere le istanze trasmesse a mezzo p.e.c.. Questo il suo provvedimento:

Il suddetto protocollo, per quanto riguarda l’attività della sezione presieduta dal sottoscritto, prevede la trasmissione solo di alcuni atti individuati tassativamente con conseguente esclusione di altri.
Gli atti che possono essere trasmessi via pec sono i seguenti:

  1. memorie e note di deposito di documenti con relativi allegati;
  2. istanza di rinvio o di anticipazione dell’udienza e di chiamata all’orario;
  3. rinunce al mandato; comunicazioni di adesione ad eventuali astensioni; comunicazioni di morte dell’imputato; ogni altra comunicazione che non richieda l’emissione di provvedimenti” [n.d.r.: qui, per una probabile svista rispetto al Protocollo generale, non è prevista la comunicazione a mezzo p.e.c. del decesso "di altre parti processuali"];
  4. rinunce all’impugnazione.

Secondo l’intesa di cui si discorre, le istanze diverse da quelle sopra indicate sono considerate come non pervenute senza onere della cancelleria di rispondere al messaggio“.

Commendevole, dunque, lo sforzo dell’Avvocatura, del Presidente del Tribunale di Roma e del Presidente della terza sezione del Tribunale del riesame di Roma, dal quale sono scaturite disposizioni organizzatorie razionali che, se temperate dalla ragionevolezza in fase applicativa, potranno apportare qualche beneficio all’attività degli uffici e dei difensori.
Tragico, invece, che nel processo telematico – quale che sia la materia – si debba ancora andare avanti con protocolli a valenza territoriale, piuttosto che avere una seria e onnicomprensiva codificazione.

[Armando Argano - 4 febbraio 2016]

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