E’ ammissibile la costituzione di parte civile effettuata dal sostituto processuale del difensore di parte civile in riferimento ad atto depositato in occasione della precedente udienza rinviata per difetto di notificazione [Cassazione Penale, Sez. 2^, 7 luglio 2015 n. 28794].

E’ ammissibile la costituzione di parte civile effettuata dal sostituto processuale del difensore di fiducia, il quale, all’udienza cui il processo viene rinviato per difetto di notificazione, la rinnovi insistendo come da atto in precedenza depositato. [AA - n.b.: principio non esplicito in sentenza, ma ricavato dal contesto].
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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18/06/2015) 07-07-2015, n. 28794

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIANDANESE Franco – Presidente -
Dott. MACCHIA Alberto – rel. Consigliere -
Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Consigliere -
Dott. ALMA Marco Maria – Consigliere -
Dott. RECCHIONE Sandra – Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da: L.V.S. n. il [omissis];
avverso la sentenza n. 105/2011 Corte Appello di Salerno, del 10/03/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in pubblica udienza del 18/06/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alberto Macchia;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Galli M., che ha concluso per annullamento senza rinvio per prescrizione e annullamento delle statuizioni civili.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 10 marzo 2014, la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Sala Consilina, con la quale L.V.S. era stato condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione quale imputato di ricettazione e violazione dell’art. 473 c.p., per la messa in commercio di numerose paia di scarpe recanti il marchio contraffatto di una nota casa di moda.

Propone ricorso per cassazione il difensore il quale lamenta nel primo motivo che sia stata ammessa la parte civile malgrado la tardività della sua costituzione, in quanto effettuata in una udienza poi rinviata per vizi di notifica e rinnovata, poi, da un sostituto processuale che insisteva sulla ammissione come da atto a suo tempo depositato. Non sarebbe stata poi offerta risposta dai giudici dell’appello a quanto loro devoluto, sul punto: e cioè che la costituzione era avvenuta a mezzo di un sostituto processuale del procuratore speciale della parte civile, il quale può designare un sostituto per le attività processuali, ma quest’ultimo non avendo i poteri del procuratore speciale non può costituirsi parte civile.

Si lamenta poi la mancata motivazione sulla eccezione di inutilizzabilità delle prove acquisite in sede di perquisizione disposta ai sensi dell’art. 41 del T.U.L.P.S. e delle dichiarazioni rese da N.G. e M.M., che non potevano essere utilizzate a norma dell’art. 197 c.p.p.. Quanto alla perquisizione, infatti, non vi era il minimo indizio in ordine alla eventuale presenza di armi, mentre per la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da un ausiliario della polizia giudiziaria, la Corte non ha chiarito le ragioni del rigetto di tale eccezione.

Quanto al reato di cui all’art. 473 c.p. nessun deposito e registrazione del modello di scarpe oggetto di sequestro era stato effettuato dalla società titolare del marchio, sicchè l’imputato andava assolto dal relativo addebito, nè la sentenza offre motivazione adeguata sul punto. Si lamenta poi, che il reato di contraffazione di marchi non può concorrere con la ricettazione posto che quest’ultimo reato può ascriversi solo a persona diversa dal primo reato. Non sussisterebbe, poi, l’elemento soggettivo del reato. Infine, i reati sarebbero comunque estinti per prescrizione maturata il 30 marzo 2014, prima del deposito della sentenza impugnata.

I motivi non sono manifestamente infondati. Ne deriva che, essendo il termine massimo di prescrizione per il reato più grave – la ricettazione – di durata pari a dieci anni, ed essendo stati i reati accertati il [omissis], il termine, comprese le sospensioni, è ormai da tempo spirato. Alla luce delle circostanze di fatto accertate nei gradi di merito, la responsabilità, agli effetti della conferma delle statuizioni civili, può dirsi congruamente asseverata, precludendo, anche, evidentemente, la applicabilità del capoverso dell’art. 129 c.p.p..
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perchè i reati sono estinti per intervenuta prescrizione. Vanno confermate le statuizioni civili.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè i reati sono estinti per prescrizione.
Conferma le statuizioni civili.

Così deciso in Roma, il 18 giugno 2015.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2015

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