Il reato di frode in competizione sportiva, nella accezione generica prevista nella seconda parte dell’art. 1, comma 1 legge n. 401 del 1989, ha natura di delitto di attentato a consumazione anticipata, nel quale la soglia di punibilità coincide con il compimento di un’attività fraudolenta idonea ad alterare la lealtà e la correttezza nello svolgimento della competizione agonistica, costituendo nel contempo fatto idoneo ad integrare un’ipotesi di danno risarcibile in favore delle società calcistiche e della F.I.G.C..