Errore di fatto e rideterminazione della pena accessoria in sede di ricorso straordinario – Cassazione Penale, Sez. I, 6 settembre 2013 n. 36711

E’ principio fissato dal diritto vivente quello secondo cui va ricondotto alla figura dell’errore di fatto il caso in cui il vizio sia dipeso da una vera e propria svista materiale, cioè da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l’erronea supposizione dell’inesistenza della censura, la cui presenza sia immediatamente e oggettiva mente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso, tuttavia il ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p., è fondato solo ove si accerti che la decisione del giudice di legittimità sarebbe stata diversa se fosse stato vagliato il motivo di censura dedotto. [AA]

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BARDOVAGNI Paolo – Presidente -
Dott. CAVALLO Aldo – Consigliere -
Dott. CAPRIOGLIO Piera M. – rel. Consigliere -
Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere -
Dott. BONI Monica – Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da: P.S. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 27709/2011 CORTE DI CASSAZIONE di ROMA, del 30/05/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Gaeta Pietro, di accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 27.9.2011, questa Corte di cassazione rigettava il ricorso avanzato da P.S. e dai suoi coimputati (Pi.Al. e V.M.), avverso la sentenza della corte d’appello di L’Aquila, che li aveva condannati per i reati di bancarotta fraudolenta documentale relativamente al fallimento delle srl SMP, MTM, PHT, TECHNOTRASME, nonchè per concorso in bancarotta fraudolenta distruttiva in relazione al fallimento srl SMP. In particolare, P. aveva dedotto violazione dell’art. 29 c.p. atteso che la corte d’appello aveva ridotto la pena da anni sei di reclusione ad anni tre e mesi tre di reclusione, cosicchè la pena accessoria doveva essere quella temporanea e non quella perpetua di interdizione dai pubblici uffici ed aveva chiesto la dichiarazione di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione in data 27.9.2009.
La corte di cassazione osservava, in punto pena accessoria che la ratio legis a carattere social preventivo è nel senso che nell’ipotesi di bancarotta fraudolenta si vuole che quale che sia la pena principale, il soggetto sia posto in condizioni di non operare nel campo imprenditoriale, dove ebbe a creare danno e disordine per un lasso di tempo di dieci anni, mentre nel caso di bancarotta semplice la proibizione dura per non più di un biennio.

2. Avverso tale pronuncia ha interposto ricorso straordinario la difesa del P., depositato il 13.3.2013, per dedurre errore di fatto in cui sarebbe incorsa la corte di legittimità, che ebbe a motivare sulla pena accessoria di cui alla L. Fall., art. 216, laddove la censura riguardava la pena accessoria dell’interdizione dai pp.uu. di cui all’art. 29 c.p. che, come aveva concluso il PG d’udienza, andava rideterminata da perpetua a temporanea. Con il che l’esame dello specifico motivo di impugnazione, riguardante appunto la violazione dell’art. 29 c.p., sarebbe stato omesso.

Motivi della decisione

Il ricorso straordinario è fondato e merita accoglimento. A seguito della rideterminazione della pena inflitta all’imputato da sei ad anni tre di reclusione, ad opera della corte d’appello aquilana, doveva seguire la sostituzione della pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella dell’interdizione temporanea per la durata di anni cinque.
Tale riforma non venne operata poichè la corte territoriale confermava nel resto la sentenza appellata.

Il vizio veniva rilevato in sede di legittimità, ma l’attenzione della corte di cassazione veniva concentrata esclusivamente sulla pena accessoria di cui alla L. Fall., art. 216, u.c., con omissione dell’esame del motivo afferente la pena accessoria prevista dal codice penale.
E’ dunque di immediata evidenza l’errore materiale in cui incorse la Corte di legittimità, consistito nell’omesso esame di un motivo di ricorso, laddove venne esaminato in sua vece e per errore, la diversa questione attinente alla violazione della L. Fall., art. 216.

In tale caso l’omessa valutazione ha carattere decisivo, in quanto la disamina del motivo avrebbe portato a decisione diversa da quella adottata.
E’ infatti principio fissato dal diritto vivente quello secondo cui va ricondotto alla figura dell’errore di fatto il caso in cui il vizio sia dipeso da una vera e propria svista materiale, cioè da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l’erronea supposizione dell’inesistenza della censura, la cui presenza sia immediatamente e oggettiva mente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso (Sez. 1 un. 27.3.2002, n. 16103, Basile).
La Corte nell’arresto indicato precisò che la mera qualificazione della svista in questione come errore di fatto non può tuttavia giustificare, di per sè, l’accoglimento del ricorso straordinario proposto a norma dell’art. 625 bis c.p.p., possibile solo ove si accerti che la decisione del giudice di legittimità sarebbe stata diversa se fosse stato vagliato il motivo di censura dedotto, così come statuito con Sez. un., 27 marzo 2002 n. 16104, De Lorenzo.
Indubbia la rilevanza nel caso di specie.

Ne deve seguire la revoca della sentenza impugnata limitamento all’interdizione perpetua dai pubblici uffici che va sostituita con l’interdizione temporanea per cinque anni, nonchè alla condanna del P. al pagamento delle spese processuali che va eliminata, essendo stato fondato il motivo dedotto con il ricorso per cassazione avanti la quinta sezione.

P.Q.M.

Revoca la sentenza impugnata nei confronti di P.S. limitatamente: 1) all’interdizione perpetua dai pubblici uffici che sostituisce con l’interdizione temporanea per cinque anni; 2) alla condanna del P. al pagamento delle spese processuali che elimina.

Così deciso in Roma, il 17 luglio 2013.

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