Esecuzione del giudicato – Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 15-1-2013 n. 2

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 15 gennaio 2013 n. 2.
Il giudice dell’ottemperanza, come identificato ai sensi dell’art. 113 cpa, è il giudice naturale della conformazione dell’attività della pubblica amministrazione successiva al giudicato e delle obbligazioni che da quel giudicato discendono o che in esso trovano il proprio presupposto, ivi compresa la riedizione dell’attività amministrativa.
Tuttavia, nel caso di concorrenti censure relative a profili dell’attività amministrativa che non impingano nel giudicato posto in esecuzione, se l’azione è stata promossa entro il termine di decadenza di cui all’art. 41 C.P.A., in caso di rigetto della domanda di nullità il giudice dell’ottemperanza può ordinare la riassunzione del rito innanzi al giudice della cognizione ordinaria. [AA]
(Il provvedimento è consultabile cliccando su questo link)

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