Famiglia – Cass. 21-12-2012 n. 23713

Il contratto atipico prematrimoniale è valido solo e nella misura in cui afferma interessi meritevoli di tutela e purchè non sia contrario ai principi dell’ordine pubblico o a norme imperative, come quelli relativi alla indisponibilità degli status e dell’assegno di divorzio (nella specie la Corte ha ritenuto valido l’accordo con cui i coniugi avevano pattuito la cessione di un immobile da parte della moglie al marito, per il caso del divorzio, a regolamentazione dei loro rapporti di dare e avere). [SP]

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