Esodati e giurisdizione – T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, 26 settembre 2013 n. 776

Il diniego opposto dalla Direzione Provinciale del Lavoro all’istanza con cui il ricorrente – già alle dipendenze di Poste Italiane – aveva chiesto di essere ammesso al beneficio dei cosiddetti “esodati”, appartiene alla giuridizione del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro, poichè sia la posizione giuridica azionata, sia il provvedimento della pubblica amministrazione, attengono ad un diritto soggettivo e non ad un interesse legittimo (nella specie la motivazione del diniego si basava sul fatto che dopo la risoluzione del rapporto di lavoro con Poste Italiane il ricorrente aveva svolto altra attività lavorativa). [AA]

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 636 del 2013, proposto da: F.M., rappresentato e difeso dagli avv. Giampiero Nicoli, Cristian Nicoli, con domicilio eletto presso Adelaide Avv. Perrotti in L’Aquila, via Paolucci N. 21;

contro

Ministero del Lavoro E Delle Politiche Sociali, Direzione Provinciale del Lavoro Di L’Aquila, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata in L’Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;

per l’annullamento

del provvedimento notificato il 03.06.2013 con cui la commissione istituita presso la direzione provinciale del lavoro di l’aquila ha rigettato l’istanza di ammissione proposta ai sensi dell’art. 22 commi 1 e 2 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge del 7.08.2012 con riferimento all’art. 4 comma 3 del decreto interministeriale dell’8.10.12

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero del Lavoro E Delle Politiche Sociali e di Direzione Provinciale del Lavoro Di L’Aquila;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2013 il dott. Paolo Passoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che la presente impugnativa si dirige sul diniego opposto dalla Commissione istituita presso la Direzione Provinciale del lavoro dell’Aquila sull’istanza del 2.3.13, con cui il ricorrente (già alle dipendenze di Poste Italiane) aveva chiesto di essere ammesso al beneficio dei cosiddetti “esodati” (la motivazione del diniego si basa sul fatto che dopo la risoluzione del rapporto di lavoro con Poste Italiane il ricorrente stesso aveva svolto altra attività lavorativa);

Preso atto che la causa è stata posta all’esame del collegio nella odierna camera di consiglio, per la discussione e delibazione della domanda cautelare di sospensiva;

Ritenuto che sussistono le condizioni per la conversione di rito e la definizione della vertenza mediante sentenza breve;

Ritenuta in particolare l’inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione, atteso che nelle controversie in materia previdenziale, relative ai dipendenti in regime di diritto privato, la posizione giuridica azionata attiene ad un diritto soggettivo e non ad un interesse legittimo, per cui tali controversie spettano, ai sensi degli artt. 442 e ss. C.P.C., alla cognizione del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro (sul punto, cfr. sent. breve tar basilicata 148/13, Cass. Civ. Sez. Unite Sent. n. 16168 del 25.7.2011 e Corte Conti Sez. Riunite Sent. n. 6 del 17.5.2000), fermo restando altresì che gli atti della PA del lavoro con cui si nega il beneficio in questione involgono posizioni di diritto soggettivo, comunque appartenenti alla giurisdizione del giudice ordinario;

Ritenuta la sussistenza di giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima) Previa conversione di rito, dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso in epigrafe ed ai fini della translatio judicii indica il Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2013 con l’intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente
Paolo Passoni, Consigliere, Estensore
Alberto Tramaglini, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 26/09/2013

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