L’art. 14 del D.L. 102/2013 stabilisce che coloro i quali siano stati condannati entro il 31 agosto 2013 al pagamento di un danno erariale, ne possono chiedere il condono parziale versando il 25% della somma quantificata nella sentenza di primo grado.
L’istanza deve essere proposta nel termine di venti giorni anteriori all’udienza di discussione in grado di appello e comunque non oltre il 15 ottobre 2013.
In particolare è stabilito che “…le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 231 a 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, si applicano anche nei giudizi su fatti avvenuti anche solo in parte anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge, indipendentemente dalla data dell’evento dannoso nonchè a quelli inerenti danni erariali verificatisi entro la data di entrata in vigore del presente decreto“.
Rispetto a quanto precedentemente previsto, quindi, sono “condonabili” anche i giudizi di condanna intervenuti dal 1° settembre 2006 ed il 31 agosto 2013, ma la somma da versare e un pò più alta.
Non so se, fra i tanti record negativi che da ultimo caratterizzano l’Italia, vi sia anche quello del numero di condoni, ma certamente la disposizione fa riflettere.
Nella relazione di accompagnamento al decreto legge è esplicito che la misura sia di natura eccezionale e volta a far cassa, ma allora ci si torna a domandare:
- come fa ad essere “eccezionale” una normativa che invece non fa altro che perpetuare, e dunque normalizzare, la possibilità di pagare un quarto del danno erariale dovuto?
- vengono danneggiati, con grave disparità di trattamento, tutti coloro che incappano nel giudicato per non avere impugnato – così rispettandola – la sentenza di primo grado;
- vengono invece more solito favoriti tutti coloro che – magari temerariamente – hanno invece proposto un qualsivoglia ricorso in appello.
Nulla quaestio, in definitiva, sulla opportunità/necessità di introdurre il beneficio, ma certamente, pur comprendendo la problematica del giudicato, doveva essere trovato il modo di estenderlo anche a chi non abbia potuto o voluto impugnare la condanna di primo grado.
[Armando Argano - 3 settembre 2013]
LEGGE 23 dicembre 2005, n. 266
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006). (GU n.302 del 29-12-2005 – Suppl. Ordinario n. 211 )
note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2006
231. Con riferimento alle sentenze di primo grado pronunciate nei giudizi di responsabilita’ dinanzi alla Corte dei conti per fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna possono chiedere alla competente sezione di appello, in sede di impugnazione, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza.
232. La sezione di appello, con decreto in camera di consiglio, sentito il procuratore competente, delibera in merito alla richiesta e, in caso di accoglimento, determina la somma dovuta in misura non superiore al 30 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, stabilendo il termine per il versamento.
233. Il giudizio di appello si intende definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello.
DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 102
Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalita’ immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonche’ di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.
(GU n. 204 del 31-8-2013 – Suppl. Ordinario n. 66 – entrato in vigore il 31-8-2013)
Art. 14.
(Definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilita’ amministrativo-contabile)
1. In considerazione della particolare opportunita’ di addivenire in tempi rapidi all’effettiva riparazione dei danni erariali accertati con sentenza di primo grado, le disposizioni di cui
all’articolo 1, commi da 231 a 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, si applicano anche nei giudizi su fatti avvenuti anche solo in parte anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge, indipendentemente dalla data dell’evento dannoso nonche’ a quelli inerenti danni erariali verificatisi entro la data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che la richiesta di definizione sia presentata conformemente a quanto disposto nel comma 2.
2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, deve essere presentata, nei venti giorni precedenti l’udienza di discussione e comunque entro il 15 ottobre 2013, specifica richiesta di definizione e la somma ivi indicata non puo’ essere inferiore al 25 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado; in tali casi, la sezione d’appello delibera in camera di consiglio nel termine perentorio di 15 giorni successivi al deposito della richiesta e, in caso di accoglimento, ai fini della definizione del giudizio ai sensi del comma 233, con decreto da comunicare immediatamente alle parti determina la somma dovuta in misura non inferiore a quella richiesta, stabilendo il termine perentorio per il versamento entro il 15 novembre 2013.