Pubblicato il preannunciato Decreto Legge 24-6-2014 n. 90 (Gazzetta Ufficiale 24-6-2014 n. 144), recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari“, ossia il già cd. Decreto Orlando (scarica qui il pdf).
Arriva in zona Cesarini, tanto per cambiare, ma effettivamente introduce importantissime novità sul processo telematico, e non solo per il settore civile, quali di seguito sintetizzate:
- il deposito telematico diviene obbligatorio solo per i procedimenti di Tribunale instaurati dal 30 giugno 2014 in poi (art. 44);
- il deposito telematico è invece facoltativo per i giudizi pendenti al 30 giugno 2014, per divenire poi obbligatorio anche per questi il 31 dicembre 2014 (art. 44 co. 2);
- il deposito telematico diverrà obbligatorio dal 30 giugno 2015 anche per la Corte d’Appello nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione,anche per le parti precedentemente costituite (art. 44 comma 2);
- sono esenti da tali obblighi le pubbliche amministrazioni che sono costituite in giudizio “personalmente” a mezzo dei propri dipendenti (art. 44 co. 2);
- il verbale di udienza non deve più essere sottoscritto da soggetti terzi, come testimoni e consulenti (art. 45);
- la comunicazione di cancelleria della sentenza finalmente avverrà nella sua versione integrale e non più nel solo dispositivo (art. 45);
- l’avvocato può notificare in proprio a mezzo posta elettronica certificata ai sensi della Legge 53/1994 senza la previa autorizzazione dell’Ordine di appartenenza (art. 46);
- non è più dovuto il previo pagamento delle “marche” nel caso della notificazione in proprio a mezzo posta elettronica certificata (art. 46);
- il deposito telematico può essere effettuato entro le ore 24 del giorno di scadenza (disposizione importantissima che supera il limite delle ore 14 di cui all’art. 13 D.M. 44/2011 (art. 51);
- consentito il deposito telematico mediante invio di buste ulteriori rispetto alla prima, quando questa superi il limite dei 30 MB (art. 51);
- il difensore può autenticare i file degli atti e dei provvedimenti – attenzione: non i documenti – che siano presenti nel fascicolo d’ufficio informatico, attestandone la conformità (art. 51);
- l’autentica del difensore (e dell’ausiliare del giudice) è esente dal pagamento delle marche per la copia (art. 51);
- la vendita delle cose mobili pignorate nei procedimenti esecutivi potrà avvenire con modalita’ telematiche, decorrere dal trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge di conversione del decreto (art. 48);
- vengono introdotte disposizioni in materia di informatizzazione del processo tributario e di notificazione dell’invito al pagamento del contributo unificato (art. 49);
- vengono soppresse a decorrere dal 1° ottobre 2014 le sezioni staccate di Tribunale Amministrativo Regionale (ad eccezione della sezione autonoma per la Provincia di Bolzano) nonchè qelle del Magistrato delle Acque per le province venete e di Mantova (art. 18);
- verrà introdotto il “Processo amministrativo digitale”, nel termine sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, in attuazione di quanto disposto dall’art. 13 dell’All. 2 al D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 “Codice del processo amministrativo” (art. 38);
- introdotte per i nuovi giudizi in materia di appalti pubblici misure acceleratorie (art. 40) e di contrasto all’abuso del processo (art. 41): disposizione, quest’ultima, a mio avviso pericolossima, sia perchè si risolve una “minaccia” che, nel già costosissimo rito per le opere ed i servizi pubblici, costringerà moltissime imprese a rinunciare direttamente alla tutela giudiziale anche laddove avrebbero buon diritto per farlo, sia – e soprattutto – perchè conferma la tendenza espansiva del deterrente economico a discapito delle fasce deboli;
- esteso al processo amministrativo il regime delle comunicazioni e notificazioni per via telematica tipico del processo civile telematico (art. 42);
- anche i giudizi dinanzi alla Corte dei Conti potranno svolgersi, alla stregua di emanandi decreti attuativi, con modalita’ informatiche e telematiche (art. 43);
- il Pubblico Ministero Contabile, conseguentemente, potrà effettuare le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata (art. 43).
[Armando Argano - 25 giugno 2014]