La guerra infinita dell’Antitrust contro il sistema ordinistico: arriva anche per l’Avvocatura la sanzione in tema di liberalizzazione tariffaria e pubblicità a mezzo web [Armando Argano - 18-11-2014]

Il 14 novembre 2014 è stato pubblicato, nel sito web dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, il provvedimento 28 ottobre 2014 con cui è stata irrogata al Consiglio Nazionale Forense la sanzione pecuniaria di ben 912.536,40 euro, per indebita restrizione della concorrenza.

Ritiene l’Antitrust “che il Consiglio Nazionale Forense, in violazione dell’art. 101 del TFUE, ha posto in essere un’intesa, unica e continuata, restrittiva della concorrenza, consistente nell’adozione di due decisioni volte a limitare l’autonomia dei professionisti rispetto alla determinazione del proprio comportamento economico sul mercato, stigmatizzando quale illecito disciplinare la richiesta di compensi inferiori ai minimi tariffari e limitando l’utilizzo di un canale promozionale e informativo attraverso il quale si veicola anche la convenienza economica della prestazione professionale“.

Il procedimento nasce da segnalazione della società che gestisce il sistema “AmicaCard”, attraverso il portale www.amicacard.it, nel quale mette a disposizione, di aziende e professionistiche intendono promuovere i propri servizi tramite internet (tra cui gli avvocati), il proprio circuito a fronte del pagamento di una quota di iscrizione una tantum per cinque anni: i consumatori-utenti, acquistando la tessera AmicaCard, possono accedere, a condizioni agevolate ai servizi reclamizzati sul circuito, contattando direttamente i professionisti con esso convenzionati.

L’istruttoria dell’AGCM ha investito sia la oramai superata circolare 9 settembre 2006 n. 22, diffusa dal CNF in unico documento “storico” come premessa alle tariffe professionali abrogate, sia il parere 11 luglio 2012 n. 48-2012, in tema di pubblicità a mezzo web e accaparramento di clientela.

Anche in questa vicenda l’Antitrust ha confermato di considerare, ai sensi dell’art. 101 Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), anche l’avvocato come impresa, “senza che la natura complessa e tecnica dei servizi da loro forniti e la circostanza che l’esercizio della loro professione sia regolamentato possano modificare questa conclusione“, nonchè il CNF come associazione d’imprese.

Per ogni considerazione sulla decisione sopra sintetizzata, di interessante lettura, rimando a quanto osservato in merito alla sanzione che l’AGCM ha irrogato un mese prima alla categoria dei medici (cfr. il mio commento in questo sito).

[Armando Argano - 18 novembre 2014]

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