L’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada può partecipare allo stesso giudizio anche in proprio, non sussistendo conflitto d’interessi tra le due posizioni – Cassazione Civile, Sez. III, 8 aprile 2014 n. 8136

Alla luce della disciplina prevista dagli artt. 19 e 20 Legge 990/1969, non sussiste conflitto d’interessi ed è quindi ammissibile che una società assicuratrice partecipi al giudizio sia in proprio che quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, essendovi fra le due posizioni autonomia patrimoniale e autonomia di scopo: come impresa designata opera infatti per conto e con le finalità proprie della Consap-Gestione autonoma del detto Fondo, sulla quale ricadono le conseguenze economiche del risarcimento. [AA-SP]
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MASSERA Maurizio – Presidente -
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere -
Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere -
Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere -
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28092-2007 proposto da: FONDIARIA SAI SPA (OMISSIS) in persona del Procuratore Dr. C.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO UN. 4, presso lo studio dell’avvocato BORGIA FRANCESCO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROMANO CAMILLO giusta mandato a margine;
- ricorrente -

contro

D.N.P., Z.F.;
- intimati -

e contro

FONDIARIA SAI SPA (OMISSIS) in persona del suo Dirigente Dott. G.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato PERILLI MARIA ANTONIETTA, che la rappresenta e difende giusta procura speciale del Dott. Notaio ALESSIO CIOFINI in FIRENZE 22/2/2008, rep. n. 20353;
- resistente con procura speciale -

avverso la sentenza n. 582/2006 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 01/08/2006, R.G.N. 1177/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/2014 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;
udito l’Avvocato CAMILLO ROMANO;
udito l’Avvocato MARIA ANTONIETTA PERILLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

D.N.P. ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Chieti Z.F., la Sipea Assicurazioni e la Fondiaria SAI, quale impresa designata del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente stradale accaduto il (OMISSIS), da attribuirsi a colpa esclusiva dello Z..
Si è costituita la Polaris Assicurazioni, incorporante la Sipea, ed ha eccepito la inoperatività della polizza assicurativa per essere stato pagato il premio dopo l’incidente, mentre nessuna contestazione è sorta sull’an debeatur.
Successivamente la Polaris Assicurazioni è stata incorporata nella Fondiaria Sai.

Il Tribunale ha accertatola colpa esclusiva dello Z. e la inoperatività della polizza di assicurazione, stipulata con la Sipea il (OMISSIS), sul presupposto che il premio è stato corrisposto il (OMISSIS), per cui la validità della stessa aveva inizio dalle ore 24 di tale giorno, a norma dell’art. 1901 c.c., comma 1.
Di conseguenza il Tribunale ha condannato Z.F. e la Fondiaria SAI, quale impresa designata del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada al risarcimento del danno nei confronti del D. N..

A seguito di impugnazione della Fondiaria SAI, quale impresa designata del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada la Corte di appello di l’Aquila con sentenza pubblicata il 1-8-2006 ha ritenuto che l’art. 1901 c.c., comma 1 trova applicazione unicamente nei rapporti tra assicuratore ed assicurato e non anche nei confronti dei terzi danneggiati, per i quali vale la disposizione della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 7, che stabilisce l’obbligo diretto dell’assicuratore per il periodo di tempo indicato nel certificato di assicurazione e che il certificato di assicurazione, rilasciato allo Z., indicava un periodo di copertura assicurativa dalle ore 9 del (OMISSIS), per cui l’incidente, verificatosi il (OMISSIS), era certamente ricompresso in tale periodo.
Di conseguenza la Corte di appello ha condannato Z. F. e la Fondiaria SAI (ex Sipea) in solido al risarcimento dei danni respingendo la domanda avanzata nei confronti della la Fondiaria SAI, quale impresa designata del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

Propone ricorso La Fondiaria Sai incorporante la Polaris (ex Sipea) con due motivi.
Non presentano difese intimati.
La Fondiaria SAI, quale impresa designata del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, ha rilasciato procura speciale per la discussione orale.

Motivi della decisione

1. Preliminarmente si osserva che non ricorre il motivo di inammissibilità segnalato dal Procuratore Generale dovuto alla circostanza che la Fondiaria Sai ha partecipato al giudizio in proprio,quale incorporante la Polaris – ex Sipea società assicuratrice dell’autovettura dello Z., e contemporaneamente è stata evocata in giudizio quale impresa designata del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, nell’ipotesi che l’autovettura dello Z. fosse risultata scoperta di assicurazione.
Fra le due posizione che assume la Fondiaria Sai nel presente giudizio non vi è nessuna confusione o conflitto di interessi perchè ogni posizione è caratterizzata da autonomia patrimoniale e di scopo.

2. E’ necessario ripercorrere brevemente la disciplina che regola il risarcimento dei danni da circolazione stradale quando il veicolo danneggiante rimanga non identificato, scoperto di assicurazione, o risulti assicurato con una impresa in liquidazione coatta amministrativa al momento del sinistro o che vi venga posta successivamente.

3. In tal caso, come prevede la L. n. 990 del 1969, art. 19, è costituito un Fondo di Garanzia per le vittime della strada che provvede al risarcimento dei danni e la liquidazione dei danni è effettuata dall’impresa designata per il territorio in cui il sinistro è avvenuto a norma del successivo art. 20.
Tale articolo prevede che le somme anticipate dalle imprese designate saranno rimborsate dalla Consap-Gestione autonoma del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, secondo le convenzioni che saranno stipulate fra le imprese e l’istituto predetto.
L’eventuale azione per il risarcimento deve essere esercitata nei confronti della stessa impresa designata.

4. Il legislatore ha in tal modo creato un sistema di protezione nei confronti dei soggetti danneggiati a seguito di incidente stradale, tale da rendere effettiva la tutela introdotta con la previsione dell’obbligo della assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile, di modo che il soggetto danneggiato possa ottenere dal F.G.V.S., con alcuni limiti, il risarcimento dei danni anche in ipotesi in cui non sia possibile identificare il veicolo danneggiante e di conseguenza l’assicuratore, o il veicolo investitore sia privo di assicurazione, o l’impresa assicuratrice sia in fase di liquidazione coatta amministrativa.

5. Dall’insieme di tali norme viene delineata la funzione della impresa designata come soggetto che agisce per conto del F.G.V.S., destinataria della richiesta di risarcimento dei danni dal momento del verificarsi di una delle ipotesi previste dalla L. n. 990 del 1969, art. 19, che liquida i danni con somme che sono a carico del F.G.V.S., che provvederà successivamente al rimborso.

6. Alla luce della disciplina prevista dalla L. n. 990 del 1969, artt. 19 e 20 è ammissibile che una società assicuratrice partecipi al giudizio sia in proprio che quale impresa designata dal F.G.V.S., in quanto fra le due posizioni vi è autonomia patrimoniale e autonomia di scopo, in quanto quando l’impresa agisce quale impresa designata opera per conto e con le finalità proprie della Consap- Gestione autonoma del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, sulla quale ricadono le conseguenze economiche del risarcimento.

7. Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1901 c.c., comma 1, e L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 7 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – omessa, insufficiente contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 ai sensi dell’art.
Viene formulato il seguente quesito di diritto: allorchè, in un contratto di assicurazione della r.c.a., sul relativo certificato sia riportata una data di decorrenza del contratto antecedente a quella di pagamento del premio e questa risulti annotata sullo stesso certificato, è possibile, ai sensi della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 7, ritenere che, anche nei confronti dei terzi, la garanzia decorra dalle ore ventiquattro del giorno del pagamento?

8. Con il secondo motivo si denunzia omessa, insufficiente contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.
La ricorrente conclude nel seguente modo:che la sentenza, pur fissando il motivo di diritto da applicarsi nella ipotesi in cui l’assicurato sia in possesso del certificato di assicurazione, non ha motivato perchè abbia ritenuto che l’odierna ricorrente non avesse fornito prova in ordine a quanto lamentato.

9. I due motivi sono inammissibili perchè l’illustrazione degli stessi si conclude con un quesito di diritto inadeguato e non rispettoso della previsione dell’art. 366 bis c.p.c., vigente all’epoca della decisione, e con un momento di sintesi non idoneo.

10. Questa Corte ha affermato che il quesito di diritto deve essere formulato, ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis alla presente fattispecie, in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una “regula iuris” suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata.
Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione, ponendosi in violazione di quanto prescritto dal citato art. 366-bis, si risolve sostanzialmente in una omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneità a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie Sez. U, Sentenza n. 26020 del 30/10/2008.

11. Inoltre l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (Cass. 3441/2008, 2697/2008).
Pertanto, la relativa censura (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) “deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), costituente una parte del motivo che si presenti, a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità” Sez. Un., Sent. n. 16528 del 2008.

12. Nella specie il quesito di diritto non indica riassuntivamente quale sia l’errore di violazione di legge asseritamene compiuto dai giudici di merito, nè la regula iuris invece applicabile, di modo che Questa Corte non è messa in grado di esprimere un principio di diritto generalmente applicabile.

13. La censura di vizio di motivazione nel primo motivo è assente e nel secondo motivo è corredata da un momento di sintesi non idoneo ad individuare i punti della motivazione affetti dal vizio denunciato.
Si compensano le spese tenendo conto delle considerazioni formulate dal Procuratore Generale.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese fra le parti.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2014.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2014

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