L’ispezione giudiziale diretta da parte del Giudice Amministrativo

Armando Argano
L’ispezione giudiziale diretta da parte del Giudice Amministrativo
(29 luglio 2004)
già pubblicato nella rivista telematica Altelex in http://www.altalex.com/index.php?idnot=8007
ed in http://www.avvocatiamministrativisti.it/html/ord_2004_517.html

Con l’ordinanza istruttoria n. 517 del 2004, che sinteticamente si esamina, il T.A.R. Latina ha disposto l’ispezione diretta di un fabbricato da parte del Collegio (ex art. 118 c.p.c.), con l’assistenza di un consulente tecnico (art. 259 c.p.c.), al fine di accertare la conformità urbanistica di presunti volumi tecnici.

Sotto un primo profilo il provvedimento è peculiare perchè, non risultando precedenti editi, sembra essere la prima volta che un Giudice Amministrativo fa uso così esteso dei propri poteri istruttori, muovendo l’intero collegio sui luoghi della controversia (unica massima affine reperita risale a C. Stato, sez. V, 16 ottobre 1981 n. 465, circa la non necessità del contraddittorio tra la parti laddove l’ispezione non sia sui luoghi, ma consista in una mera verifica cartolare).

Sotto un secondo profilo, l’ordinanza sembra inoltre foriera di nuove prospettive processuali nel giudizio amministrativo atteso che:

  • l’ispezione giudiziale è un mezzo di prova che, laddove rafforzato con l’assistenza del consulente tecnico d’ufficio, consente al giudice di conferire al perito incarico di svolgere, anche nella successiva assenza di esso giudicante, ulteriori autonome attività quali la rielaborazione e la valutazione degli elementi già raccolti, nonchè di procedere ad una più dettagliata descrizione delle acquisizioni (Cass. 3 febbraio 1993 n. 1318);
  • se è vero che normalmente la consulenza tecnica è mezzo di valutazione sotto il profilo tecnico-scientifico di dati già acquisiti, in alcuni casi può divenire vero e proprio mezzo di prova, come accade laddove, di converso, la consulenza supplisca l’ispezione giudiziale, nell’ipotesi che quest’ultima si debba eseguire con l’assistenza di un consulente o l’intervento di quest’ultimo sia necessario per rilevare la consistenza e le caratteristiche tecniche di un’opera e per accertarne il valore (Cass., 19 aprile 1988 n. 3064; Cass., 31 marzo 1987 n. 3105; Cass., 6 ottobre 1984 n. 4991);
  • conseguentemente violerebbe la legge processuale (ibid.) il giudice del merito che rifiutasse l’ammissione di siffatta consulenza tecnica, sul tradizionale rilievo che la parte non abbia adempiuto all’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c. (ex multis C. Stato, sez. IV, 6 ottobre 2001 n. 5287).

(Armando Argano – 29 luglio 2004)


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE STACCATA DI LATINA

composto dai Magistrati:
- Dott. Franco BIANCHI – Presidente Relatore
- Dott. Elia ORCIUOLO – Consigliere
- Dott. Santino SCUDELLER – Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del  16 luglio 2004;
Visto l’ultimo comma dell’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come sostituito dall’art. 3 della legge del 21 luglio 2000 n. 205;
Visto il ricorso n. 611/2004, proposto dai signori A.B.  e R.E.A., rappresentati e difesi dagli avv.ti A.Z. d’A. e C.L., con i quali domiciliano, ex lege, presso la Segreteria di questa Sezione,

contro

- il Comune di Sabaudia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. R.deT. e con lo stesso domiciliato, ex lege, presso la Segreteria di questa Sezione;
- il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, in persona del Ministro p.t.;
- il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Lazio, in persona del Soprintendente p.t., rappresentati e difesi, ope legis, dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

e nei confronti dei signori

- S.A., rappresentato e difeso dall’avv. G.S. e con lo stesso domiciliato, ex lege, presso la Segreteria di questa  Sezione;
- C.V., rappresentata e difesa dall’avv. E.S. ed elettivamente domiciliata in Latina, Via Giustiniano, n. 7, presso lo studio dell’avv. P.G.;

per l’annullamento, previa adozione di misura cautelare,

- del permesso a costruire n. 20 datato 2 ottobre 2003 rilasciato dal Comune di Sabaudia ai controinteressati;
- della determinazione n. 216 datata 28 maggio 1999;
- della nota b. 12488 datata 24 novembre 1999 della Sopraintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Lazio;

visti gli atti e i documenti depositati col ricorso;
vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dai ricorrenti;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Sabaudia, del Ministero e dei controinteressati;
udita la relazione del Presidente Dott. Franco Bianchi e uditi, altresì, gli avv.ti A.Z.d’A., R.deT., G.S. ed E.S.;
ritenuto che, relativamente al ricorso in esame, la documentazione, anche fotografica prodotta dalle parti a sostegno delle rispettive difese, necessita di ulteriori chiarificazioni in rapporto ai motivi di doglianza ed in particolare alla dedotta violazione dell’art. 25 delle N.T.A., quanto alle prescrizioni ivi dettate per la realizzazione di volumi tecnici;
considerato all’uopo necessario procedere, ai sensi dell’art. 118 c.p.c., mediante l’ispezione diretta dei luoghi da parte del Collegio, assistito da un Architetto, iscritto al locale Ordine di Latina, designato dal presidente p.t. dell’Ordine stesso, entro 10 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, fra i professionisti muniti di adeguate competenze nella materia di cui alla controversia; detta ispezione dovrà svolgersi alla presenza delle parti, che potranno farsi assistere dai loro difensori e tecnici di fiducia, i quali potranno inserire, nell’apposito verbale di ispezione, proprie argomentazioni relativamente alle attività compiute, ovvero agli esiti emersi.
La data dell’ispezione è fissata presso la Sede comunale del Comune di Sabaudia, il giorno 23 settembre, ore 10.
L’Architetto designato dal Presidente dell’Ordine per fornire assistenza al Collegio è autorizzato a visionare preventivamente il fascicolo di causa e ad estrarre copia di eventuali documenti.
L’onere conseguente, liquidato dal Consigliere Relatore, all’uopo delegato dal Collegio, è posto a carico della parte soccombente e provvisoriamente anticipato, se richiesto, dalla parte ricorrente.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
Sezione Staccata di Latina

Sospesa ogni decisione di rito, nel merito e sulle spese, in ordine al ricorso in esame, ordina l’ispezione di cui in motivazione, secondo le modalità ivi precisate.
Fissa per il prosieguo la Camera di Consiglio del 22 ottobre 2004.
Manda alla Segreteria di comunicare la presente ordinanza e copia del ricorso introduttivo al Presidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Latina.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Latina, 16 luglio 2004

Il Presidente Estensore
Franco Bianchi

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