Lottizzazione – Cass. 29 maggio 2012 n. 20671

Cassazione, sez. III, 29 maggio 2012, n. 20671.
Possono essere ascritte a tutti i partecipi della lottizzazione le condotte poste in essere anche da terzi, se danno corso a interventi di urbanizzazione realizzati nell’interesse generale dei lotti, quali la realizzazione o il potenziamento di strade, fognature, altri servizi.
Qualora, invece, si tratti di interventi effettuati da terzi su lotti distinti da quello del soggetto giudicato, occorre distinguere la posizione di coloro che hanno dato corso alla lottizzazione (venditore-lottizzatore) e quella di coloro che hanno successivamente partecipato come acquirenti di specifici lotti: mentre per i primi sussistono profili di responsabilità che discendono dalle condotte poste in essere dai singoli acquirenti, così che la permanenza del reato per il venditore-lottizzatore cessa solo col cessare delle ultime condotte altrui o con il verificarsi di interventi esterni che incidono sul reato (sequestro preventivo; intervento dell’ente territoriale competente), per i secondi, che non hanno dato causa alla lottizzazione nei termini fissati dall’art.41 c.p., occorrerà di regola guardare alle condotte poste in essere dal singolo acquirente con riferimento al proprio lotto. [AA]
(riprende Cass.  5 dicembre 2001 n.1966).

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