Nel processo civile il termine a ritroso va (ovviamente) calcolato applicando l’art. 155 commi 4 e 5 c.p.c. – Cass. Civ., sez. III, 30-6-2014 n. 14767 [Armando Argano - 2 settembre 2014]

La questione è invero semplice e si è purtroppo dovuta scomodare la Corte di Cassazione per spiegare che al termine a ritroso si applica, appunto a ritroso, anche l’art. 155 commi 4 e 5 c.p.c..

In fondo si tratta solo – figurativamente – di guardare al dies a quo (che va escluso dal computo) e “camminare” all’indietro fino al dies ad quem: se questo dovesse cadere di giorno festivo o di sabato, si farà un atro passo all’indietro per trovare il primo giorno utile.
Dunque il termine che scada di sabato o di giorno festivo va inteso come necessariamente riferito al giorno cronologicamente precedente non festivo, costituente il dies ad quem effettivo.

Alle poche orecchie ancora sorde la Cassazione, sia pur in tema di termine per il deposito di memorie ex art. 378 c.p.c., precisa infatti che “….nel condividersi e ribadirsi siffatta ratio, va al riguardo sottolineato come debba invero più correttamente affermarsi che le norme di cui all’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5 trovano in effetti applicazione anche relativamente al termine come nella specie a ritroso, con la particolarità che rispetto al termine a scadenza successiva la proroga in questione necessariamente opera in tal caso in modo speculare, in ragione della relativa modalità di calcolo.
A tale stregua, nei termini a ritroso lo slittamento contemplato all’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5 va invero inteso come necessariamente riferito al giorno cronologicamente precedente non festivo rispetto al giorno festivo o al sabato in cui cada il 5 giorno, costituente il dies ad quem, escluso dal computo -come detto- il dies a quo costituito dal giorno dell’udienza“.

Tutto qui.

[Armando Argano - 2 settembre 2014]

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