Commette omissione di atti d’ufficio ex art. 328 comma 1 cod.pen. il medico responsabile che firma in ritardo le cartelle cliniche [Cass. Pen. 10 febbraio 2015 n. 6075]
La cartella clinica deve considerarsi sempre finalizzata a garantire la compiuta attuazione del diritto alla salute ed è pacificamente atto pubblico, della cui tempestiva formazione risponde il responsabile del reparto quale pubblico ufficiale, essendo è tenuto con la propria sottoscrizione … Continua a leggere