Dopo la “medicina difensiva” la “difesa difensiva”? La Suprema Corte afferma, sia pur su questione di rito, che “in presenza di un contrasto giurisprudenziale, è dovere professionale del difensore quello di agire, cautelativamente, in base all’interpretazione della norma, quand’anche non condivisa, che comporterebbe maggiori rischi per il suo cliente” (Cassazione Civile, Sezione VI – 3, Ordinanza 28 febbraio 2014 n. 4790) [Armando Argano - 16-3-2014]
Non interessa, qui, se la condotta professionale dell’avvocato della parte ricorrente per cassazione sia stata, nella specie, all’altezza o meno del compito, ogni lettore potrà farsi la propria idea. Il grave problema posto dalla decisione in commento sta piuttosto nel … Continua a leggere