Accesso ai documenti – T.A.R. Lazio 14 gennaio 2013 n. 261

T.A.R. Lazio 14 gennaio 2013 n. 261
E’ illegittimo il diniego, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di rilascio di copia delle ultime cinque dichiarazioni dei redditi del coniuge nel confronti del quale l’istante intenda agire per chiederne condanna al mantenimento, sussistendo nella specie il legittimo interesse ad avere preventiva conoscenza dei redditi al fine di modulare proporzionalmente le pretese sin dalla proposizione della causa civile (applica costante giurisprudenza in tema di applicazione dell’art. 24 comma 7 Legge 241/1990, secondo il quale “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”). [SP]

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 8913 del 2012, proposto da “M.M.”, rappresentata e difesa dall’avvocato Matteo Magnano, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via della Madonna del Riposo n. 57, presso la dottoressa Giulia Borgna;

contro

l’Agenzia delle Entrate, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con la quale è per legge domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti di

“M.T.”, non costituito in giudizio;

per l’accertamento

dell’illegittimità della nota dall’Agenzia delle Entrate n. 170054/12 in data 30 agosto 2012, con la quale è stata respinta l’istanza di accesso presentata dalla ricorrente in data 8 agosto 2012, avente ad oggetto il rilascio di copia delle ultime cinque dichiarazioni dei redditi presentate dal signor “M.T.”, con conseguente condanna dell’Amministrazione ad esibire la documentazione richiesta;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2012 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
considerato che la ricorrente, madre della minore “F.T.” – dopo aver analiticamente esposto le ragioni di fatto e di diritto che radicano l’interesse al ricorso, connesso all’intenzione di agire in giudizio nei confronti del signor “M.T.”, padre della minore “F.T.”, per ottenere un assegno di mantenimento per la figlia – denuncia l’illegittimità del provvedimento impugnato (motivato in ragione del fatto che «l’accesso ed il rilascio di copia delle dichiarazioni dei redditi può essere richiesto dal titolare o da terza persona solo ove autorizzata dall’Autorità giudiziaria»), evidenziando che, nei rapporti tra diritto di accesso e diritto alla riservatezza di terzi, prevale il primo laddove l’accesso sia esercitato per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante;
considerato che la ricorrente con memoria depositata in data 3 dicembre 2012 ha insistito per l’accoglimento del ricorso, evidenziando che la giurisprudenza ha sempre riconosciuto l’illegittimità dei provvedimenti di diniego adottati in relazione ad istanze di accesso a documenti amministrativi, quali le dichiarazioni dei redditi o i C.U.D., proposte da chi intenda provare in (altro) giudizio i redditi altrui, a tutela di una propria situazione giuridica, come nel caso del diritto al mantenimento del coniuge (T.A.R. Lazio Roma, Sez. I-quater, n. 35020/2010) o dei figli (T.A.R. Puglia Bari, Sez. I, n. 325/2006) o di altri diritti di credito (T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, n. 1021/2009);
considerato che la Difesa erariale con memoria depositata in data 3 dicembre 2012, in via preliminare, ha eccepito la carenza di legittimazione e di interesse ad agire della ricorrente, nonché la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti del signor “M.T.” e, in via subordinata, l’infondatezza del ricorso evidenziando, in particolare, quanto segue: «anche alla stregua della documentazione allegata dalla ricorrente emerge la inadeguatezza della motivazione a corredo della richiesta di accesso e la non necessarietà della stessa ai fini della tutela del diritto al mantenimento della figlia naturale minore, il cui obbligo prescinde dalla conoscenza della consistenza patrimoniale del controinteressato. La documentazione cui è riferita l’istanza non incide neanche sulle possibilità di accoglimento della richiesta di tutela, essendo questa connessa al semplice accertamento dell’avvenuto riconoscimento. La consistenza patrimoniale dell’obbligato rileva, dunque, ai soli fini della precisa determinazione dell’entità dell’importo da destinare alle esigenze di mantenimento della figlia, con la conseguenza che la relativa conoscenza attraverso l’accesso compete e potrà essere disposta dal giudice nel momento in cui si troverà a determinare, in sede giudiziale, nel quantum il contenuto del dovere di mantenimento»;
considerato che la ricorrente con memoria depositata in data 7 dicembre 2012 ha replicato alle eccezioni della Difesa erariale;
considerato, in via preliminare, che le eccezioni processuali della Difesa erariale, incentrate sulla carenza di legittimazione e di interesse ad agire, sono palesemente infondate perché – come condivisibilmente affermato dalla ricorrente nella sua memoria di replica – «la conoscenza preventiva dei redditi del soggetto nei cui confronti si intende agire per chiederne la condanna al mantenimento, consente di modulare sin dalla proposizione della causa le pretese a quelle che sono le sostanze dell’altro genitore tenuto al mantenimento (infatti ex art. 148 c.c. i genitori sono tenuti a contribuire al mantenimento della prole “in proporzione alle rispettive sostanze”). Pertanto, ove il sig. “T.” dovesse risultare privo di redditi, la ricorrente potrebbe decidere di non agire innanzi al giudice civile, e continuare a provvedere da sola al mantenimento della figlia. Infatti, ottenere una pronuncia nei confronti di un soggetto che non ha redditi e nei cui confronti potrebbe essere infruttuosa l’esecuzione forzata, potrebbe essere del tutto inutile, sicché è interesse della ricorrente quello di accedere ai dati reddituali del sig. “T.” ancor prima dell’eventuale giudizio civile»;
considerato che dagli atti di causa risulta che il signor Mario Terenzi è stato ritualmente evocato, sicché risulta palesemente infondata anche l’ulteriore eccezione processuale della Difesa erariale;
considerato, nel merito, che il ricorso risulta fondato alla luce delle seguenti considerazioni: A) i rapporti tra diritto di accesso e diritto alla riservatezza sui dati personali non sensibili sono oggi disciplinati dall’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, secondo il quale “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”; B) questa Sezione, in relazione ad una fattispecie nella quale l’accesso era stato negato con una motivazione analoga a quella contenuta nel provvedimento in esame, ha già avuto modo di evidenziare che deve essere ritenuta accessibile la dichiarazione dei redditi di un soggetto ai fini dell’accertamento del credito vantato nei suoi confronti (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 3 febbraio 2009, n. 1021); C) questo Tribunale in altra occasione ha già avuto modo di evidenziare che «non vi è alcuna preclusione alla instaurazione del giudizio sull’accesso ai documenti, per la pendenza di un giudizio civile, nella cui sede l’ostensione degli stessi documenti potrebbe essere disposta dal giudice ordinario mediante ordine istruttorio ex art. 210 c.p.c. oppure mediante richiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c., stante l’autonomia della posizione sostanziale tutelata con gli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 rispetto alla posizione che l’interessato intende difendere con altro giudizio e della relativa azione posta dall’ordinamento a tutela del diritto di accesso, laddove, diversamente opinando, ciò si tradurrebbe in una illegittima limitazione del diritto di difesa delle parti, con conseguente lesione del principio dell’effettività della tutela giurisdizionale» (T.A.R. Lazio Roma, Sez. I-quater, 2 dicembre 2010, n. 35020);
considerato che, tenuto conto di quanto precede, il ricorso deve essere accolto e, quindi, si deve ordinare all’Amministrazione intimata di esibire copia delle ultime cinque dichiarazioni dei redditi del signor Mario Terenzi, limitatamente ai quadri da cui si evincono i redditi dallo stesso dichiarati;
considerato che, in applicazione della regola della soccombenza, le spese relative al presente giudizio, quantificate nella misura indicata nel dispositivo, devono essere poste a carico dell’Agenzia delle Entrate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 8913/2012, lo accoglie e, per l’effetto ordina all’Agenzia delle Entrate di esibire, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione/notificazione della presente sentenza, copia delle ultime cinque dichiarazioni dei redditi del signor “M.T.” limitatamente ai quadri da cui si evincono i redditi dallo stesso dichiarati.
Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio, che si quantificano in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Salvatore Mezzacapo, Consigliere
Carlo Polidori, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 14/01/2013

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