European Football Super League: ripristino in appello delle misure cautelari a favore della ESLC e a carico di UEFA e FIFA: fumus boni iuris e periculum in mora [Tribunale Provinciale di Madrid, Sez. XXVIII, 30 gen 2023 n. 38]

La vicenda è nota a livello planetario, ma è tecnicamente di estrema complessità ed è qui volutamente riassunta al massimo, in funzione della sintesi della recentissima la decisione cautelare di appello, emanata dal Tribunale Provinciale di Madrid il 30 gennaio 2023 e scopo di questo breve intervento.

Come è noto, la European Super League Company S.L. (ESLC) è una società di diritto privato spagnolo costituita per gestire, autonomamente e al di fuori del calendario UEFA, il progetto di organizzazione di una nuova competizione calcistica europea annuale denominata «European Football Super League».
Gli azionisti sono prestigiosi club di calcio europei e il modello di gestione si basa su un sistema di partecipazione semiaperto che comprende, da un lato un numero chiuso di membri permanenti e, dall’altro, una ristretta selezione di società professionistiche con lo status di società classificate.
Il progetto prevede espressamente di essere attuato attraverso il riconoscimento da parte della FIFA o della UEFA ovvero, in alternativa, l’ottenimento di una tutela giuridica da parte di organi amministrativi o giudiziari tale da consentire ai club fondatori di partecipare alla nuova competizione pur continuando a prendere parte ai normali campionati nazionali e tornei.

UEFA e FIFA hanno subito apertamente osteggiato l’iniziativa, disconoscendola e minacciando sanzioni espulsive a società e calciatori, sicché la ESLC faceva ricorso alla giustizia spagnola per bloccare in anticipo i preannunciati provvedimenti.
Nel giudizio interveniva la A22 Sports Management, società costituita per lo sviluppo del progetto e che rappresenta le società che ne fanno parte.

Con decisione interlocutoria del 20 aprile 2021 Tribunale del Commercio di Madrid accoglieva il ricorso della ESLC, avverso i provvedimenti che UEFA e FIFA avevano preannunciato nei suoi confronti, imponendo in via cautelare a queste ultime, senza contraddittorio stante l’urgenza e in attesa della definizione del giudizio nel merito, una serie di misure inibitorie volte a garantire il prosieguo dell’attività della ESLC.

Il medesimo Tribunale del Commercio di Madrid, con ordinanza 11 maggio 2021, disponeva poi il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unità Europa (CGUE), accogliendo l’eccezione sollevata dalla ESLC, la quale chiedeva fosse dichiarato che UEFA e FIFA, opponendosi all’organizzazione della European Football Super League, conducono pratiche concordate e abusano della loro posizione dominante nel mercato relativo all’organizzazione di competizioni internazionali di club calcistici in Europa e della commercializzazione dei diritti connessi a tali competizioni.
Nella relativa causa CGUE C-333/21, che non è ancora definita, il 15 dicembre 2022 l’Avvocato Generale ha presentato le proprie conclusioni, evidenziando, qui in linea generale, che sarebbero compatibili con il diritto della concorrenza dell’Unione Europea le norme della FIFA e della UEFA che sottopongono a previa autorizzazione qualsiasi nuova competizione.

Il 13 luglio 2021 la UEFA proponeva opposizione alla decisione cautelare del 20 aprile 2021, ma il giudizio veniva sospeso, sull’accordo delle parti, al fine di consentire lo svolgimento di trattative finalizzate alla conciliazione della controversia, per essere poi ripreso e definito con sentenza 20 aprile 2022, con cui il Tribunale revocava le misure inibitorie in precedenza imposte al UEFA e FIFA, ritenendo che nel frattempo fosse venuto meno l’oggetto del procedimento cautelare, poiché il progetto sarebbe stato sostanzialmente in fase di quiescenza, proprio perché in esso è previsto il previo riconoscimento da parte della FIFA o della UEFA ovvero da parte di organi amministrativi o giudiziari.

La ESLC conseguentemente proponeva appello cautelare innanzi al Tribunale Provinciale civile di Madrid, il quale tre giorni fa ha accolto il ricorso, ripristinando le misure inibitorie a carico di UEFA e FIFA, naturalmente in attesa di pronunciarsi definitivamente nel merito della controversia, con le motivazioni che si riassumono nella “massima esplicativa” che segue.

Senza pregiudizio della decisione finale di merito, deve essere accolto l’appello cautelare proposto dalla European Super League Company (ESLC) contro la UEFA e la FIFA, sussistendone i pressuposti di pericolo nel ritardo (periculum in mora) e di apparente fondatezza del diritto (fumus boni iuris) atteso che:

  1. contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale del Commercio n. 17 di Madrid nella decisione cautelare appellata, pronunciata il 20 aprile 2022, si deve ritenere la permanenza dell’interesse ad agire e dell’oggetto della controversia poiché la clausola secondo cui i soci del progetto «European Football Super League» prevedevano, come necessario, il previo riconoscimento da parte della FIFA o della UEFA ovvero da parte di organi amministrativi o giudiziari, deve essere interpretata in conformità all’altra previsione contrattuale in cui è chiaramente spiegato che tale condizione riguarda specificamente l’avvio della competizione, ma è compatibile con l’effettuazione di tutti gli atti intermedi necessari ad assicurare la progressiva introduzione nel mercato del nuovo concorrente (creazione della struttura, raccolta fondi, ottenimento di impegni con altre società, pubblicità, sponsorizzazioni, ecc.);
  2. risulta il concreto pericolo che, a causa della condotta ostativa della UEFA e della FIFA, in difetto di opportuni provvedimenti durante il tempo necessario per la definizione del giudizio, la ESLC non possa compiere gli atti necessari per cercare di attuare il proprio progetto di concorrente sul mercato, così che la fase conclusiva della causa sia raggiunta al prezzo di un indebolimento tale da mettere in serio pericolo la sua stessa fattibilità, considerando inoltre il rischio concreto che la minaccia di sanzioni scoraggi terze parti dall’interagire con la ESLC, la quale pure è anche esposta a gravi provvedimenti disciplinari;
  3. risulta anche la probabile sussistenza del diritto di cui è chiesta tutela, essendo emersa la commissione da parte della UEFA e della FIFA di azioni per ostacolare l’insediamento della ESLC nel mercato di riferimento, costituito dall’organizzazione di competizioni internazionali di calcio professionistico nel continente europeo, da valutarsi come condotta particolarmente grave perché posta in essere da Enti che detengono il monopolio in quel mercato e che approfittano della loro posizione dominante per bloccare un’iniziativa proveniente da soggetto che intende diventare loro concorrente, in violazione degli articoli 101 e 102 TFUE, che vieta, nella misura in cui possa incidere sugli scambi tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese in posizione dominante in mercato interno o in una parte sostanziale di esso, non rilevando neppure che una parte degli utili di UEFA e FIFA siano destinati a fini filantropici, non potendo esse giustificare la propria condotta anticoncorrenziale come se fossero le uniche depositarie di certi valori europei e utlizzarli come pretesto per sostenere un monopolio dal quale poter escludere o ostacolare l’iniziativa di coloro che aspirano ad essere loro concorrente, perché questo in relatà danneggia la loro struttura e il loro modello di business.

Dall’annullamento della decisione appellata consegue che la FIFA e la UEFA nel corso del giudizio sono obbligate ad astenersi dall’adottare qualsiasi provvedimento o azione, così come dal rilasciare qualunque dichiarazione o comunicazione, che impediscano o ostacolino, direttamente o indirettamente, la predisposizione della European Football Super League.

[Armando Argano]

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