La vicenda è nota a livello planetario, ma è tecnicamente di estrema complessità ed è qui volutamente riassunta al massimo, in funzione della sintesi della recentissima la decisione cautelare di appello, emanata dal Tribunale Provinciale di Madrid il 30 gennaio 2023 e scopo di questo breve intervento.
Come è noto, la European Super League Company S.L. (ESLC) è una società di diritto privato spagnolo costituita per gestire, autonomamente e al di fuori del calendario UEFA, il progetto di organizzazione di una nuova competizione calcistica europea annuale denominata «European Football Super League».
Gli azionisti sono prestigiosi club di calcio europei e il modello di gestione si basa su un sistema di partecipazione semiaperto che comprende, da un lato un numero chiuso di membri permanenti e, dall’altro, una ristretta selezione di società professionistiche con lo status di società classificate.
Il progetto prevede espressamente di essere attuato attraverso il riconoscimento da parte della FIFA o della UEFA ovvero, in alternativa, l’ottenimento di una tutela giuridica da parte di organi amministrativi o giudiziari tale da consentire ai club fondatori di partecipare alla nuova competizione pur continuando a prendere parte ai normali campionati nazionali e tornei.
UEFA e FIFA hanno subito apertamente osteggiato l’iniziativa, disconoscendola e minacciando sanzioni espulsive a società e calciatori, sicché la ESLC faceva ricorso alla giustizia spagnola per bloccare in anticipo i preannunciati provvedimenti.
Nel giudizio interveniva la A22 Sports Management, società costituita per lo sviluppo del progetto e che rappresenta le società che ne fanno parte.
Con decisione interlocutoria del 20 aprile 2021 Tribunale del Commercio di Madrid accoglieva il ricorso della ESLC, avverso i provvedimenti che UEFA e FIFA avevano preannunciato nei suoi confronti, imponendo in via cautelare a queste ultime, senza contraddittorio stante l’urgenza e in attesa della definizione del giudizio nel merito, una serie di misure inibitorie volte a garantire il prosieguo dell’attività della ESLC.
Il medesimo Tribunale del Commercio di Madrid, con ordinanza 11 maggio 2021, disponeva poi il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unità Europa (CGUE), accogliendo l’eccezione sollevata dalla ESLC, la quale chiedeva fosse dichiarato che UEFA e FIFA, opponendosi all’organizzazione della European Football Super League, conducono pratiche concordate e abusano della loro posizione dominante nel mercato relativo all’organizzazione di competizioni internazionali di club calcistici in Europa e della commercializzazione dei diritti connessi a tali competizioni.
Nella relativa causa CGUE C-333/21, che non è ancora definita, il 15 dicembre 2022 l’Avvocato Generale ha presentato le proprie conclusioni, evidenziando, qui in linea generale, che sarebbero compatibili con il diritto della concorrenza dell’Unione Europea le norme della FIFA e della UEFA che sottopongono a previa autorizzazione qualsiasi nuova competizione.
Il 13 luglio 2021 la UEFA proponeva opposizione alla decisione cautelare del 20 aprile 2021, ma il giudizio veniva sospeso, sull’accordo delle parti, al fine di consentire lo svolgimento di trattative finalizzate alla conciliazione della controversia, per essere poi ripreso e definito con sentenza 20 aprile 2022, con cui il Tribunale revocava le misure inibitorie in precedenza imposte al UEFA e FIFA, ritenendo che nel frattempo fosse venuto meno l’oggetto del procedimento cautelare, poiché il progetto sarebbe stato sostanzialmente in fase di quiescenza, proprio perché in esso è previsto il previo riconoscimento da parte della FIFA o della UEFA ovvero da parte di organi amministrativi o giudiziari.
La ESLC conseguentemente proponeva appello cautelare innanzi al Tribunale Provinciale civile di Madrid, il quale tre giorni fa ha accolto il ricorso, ripristinando le misure inibitorie a carico di UEFA e FIFA, naturalmente in attesa di pronunciarsi definitivamente nel merito della controversia, con le motivazioni che si riassumono nella “massima esplicativa” che segue.
Senza pregiudizio della decisione finale di merito, deve essere accolto l’appello cautelare proposto dalla European Super League Company (ESLC) contro la UEFA e la FIFA, sussistendone i pressuposti di pericolo nel ritardo (periculum in mora) e di apparente fondatezza del diritto (fumus boni iuris) atteso che:
Dall’annullamento della decisione appellata consegue che la FIFA e la UEFA nel corso del giudizio sono obbligate ad astenersi dall’adottare qualsiasi provvedimento o azione, così come dal rilasciare qualunque dichiarazione o comunicazione, che impediscano o ostacolino, direttamente o indirettamente, la predisposizione della European Football Super League. [Armando Argano] Consulta e scarica:
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