Lo sport nel Decreto Milleproroghe 2022: nuove scadenze per il vincolo sportivo, con anticipi e posticipi di altri termini [Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198]

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2022 n. 303 il Decreto legge 29 dicembre 2022 n. 198, cosiddetto Milleproroghe, recante in rubrica “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi“, con l’art. 16 del quale:

  1. è differita al 1° luglio 2023 l’entrata in vigore del D.Lgs. 36/2021 recante “Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo“, salvo le eccezioni ivi previste all’art. 51 comma 1 (ossia gli articoli 10 “Riconoscimento ai fini sportivi“, 39 “Fondo per passaggio al professionismo e l’estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili“, 40 “Promozione della parità di genere” e del titolo VI “Disposizioni in materia di pari opportunità per le persone con disabilità nell’accesso ai gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello stato“);
  2. sono differite al 1° luglio 2023 le abrogazioni previste dall’art. 52 comma 1 del D.Lgs. 36/2021, sicché restano in vigore sino al 30 giugno 2023:
    • la Legge 366/1973, “Estensione ai calciatori ed agli allenatori di calcio della previdenza ed assistenza gestite dall’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo“;
    • la Legge 91/1981, “Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti“;
    • l’art. 6, “Assicurazione degli sportivi professionisti“, del D.Lgs. 38/2000 recante “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144“;
    • l’art. 2 comma 2 lettera d) del D.Lgs. 81/2015 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183“, il quale stabilisce che le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dal D.Lgs. 36/2021, sono escluse dal campo di applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ove si concretino in prestazioni prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente (si tratta in realtà di disposizione già abrogata, a decorrere dal 17 novembre 2022, dall’art. 30 comma 1 lett. a) n. 1) del D.Lgs. 163/2022 recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo“);
    • L’art. 3 della Legge 398/1991 recante “Disposizioni tributarie relative  alle associazioni sportive dilettantistiche“, il quale stabilisce che «Il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all’articolo 6, L. 23 marzo 1981, n. 91, e successive modificazioni, percepito dai soggetti di cui all’articolo 1, non concorre alla determinazione del reddito dei soggetti stessi»;
  3. è differita al 1° luglio 2023 anche la soppressione, nell’art. 67 comma 1 lett. m) del D.P.R. 917/1986, della porzione di testo «e quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva, dagli enti VSS (Verband der Südtiroler Sportvereine – Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e USSA (Unione delle società sportive altoatesine) operanti prevalentemente nella provincia autonoma di Bolzano e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva, dagli enti VSS (Verband der Südtiroler Sportvereine – Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e USSA (Unione delle società sportive altoatesine) operanti prevalentemente nella provincia autonoma di Bolzano e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche»;
  4. è anticipato al 1° luglio 2023 l’obbligo di eliminare le limitazioni alla libertà contrattuale dell’atleta individuate come vincolo sportivo di cui all’art. 31 comma 1 del D.Lgs. 36/2021 (in precedenza fissato al 31 luglio 2023), ma nel contempo tale onere «è prorogato al 31 dicembre 2023 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti», fermo restando che, decorsi tali nuovi termini, il vincolo sportivo si intende definitivamente abolito;
  5. è anticipata al 30 giugno 2023 la scadenza della proroga (in precedenza fissata al 31 dicembre 2023) del mandato del Presidente e degli altri organi in carica dell’Istituto per il credito sportivo, istituito con legge 1295/1957, al fine di garantire la piena operatività dell’Istituto;
  6. sono prorogate al 31 dicembre 2024 le scadenze delle concessioni alle società e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2022, «allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni»
  7. Sport e Salute s.p.a. viene autorizzata a trattenere le somme che le erano state trasferite, per la erogazione di indennità ai collaboratori sportivi, in forza dell’art. 44 comma 13 D.L. 73/2021 (recante misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19), non ancora riversate all’entrata del bilancio dello Stato, non utilizzate e risultate eccedenti rispetto allo stanziamento originario.

[Armando Argano]

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