Giurisdizione sulla riammissione in servizio – T.A.R. Lazio, Sez. 2^, 25 giugno 2013 n. 6307

Ricade nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda, svolta ai sensi dell’art. 132 D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, con cui si chiede l’accertamento dell’illegittimità del diniego di riammissione in servizio da parte di una pubblica amministrazione, in quanto basata sulla esistenza di un precedente rapporto di lavoro e pertanto estranea vicende proprie della costituzione ex novo del rapporto lavorativo (quali i procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro per i quali sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo), infatti, a seguito della “privatizzazione”, il potere dal datore di lavoro pubblico di disporre la riammissione in servizio si è trasformato da potere amministrativo autoritativo in potere privato che si esercita mediante atti di natura negoziale, versandosi fuori dalle materie conservate all’ambito del diritto pubblico a norma del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 68, comma 1 e, poi, del predetto D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 1 e risultando estraneo, in particolare, agli atti organizzativi di cui all’art. 2, comma 1, di tale decreto legislativo e alle procedure concorsuali di cui al successivo art. 63, comma 4, sì che in definitiva la domanda di riammissione in servizio non introduce un procedimento amministrativo, ma, avendo natura di proposta contrattuale, pone in essere un mero procedimento di diritto privato definito con l’accoglimento o il rigetto di detta domanda. [AA]

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4744 del 2013, proposto da: Marco COLITTO, rappresentato e difeso dall’Avv. Giampaolo Torselli, con domicilio eletto presso Studio Legale Romanelli in Roma, via Cosseria, 5;

contro

ROMA CAPITALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avv. Carlo Sportelli, domiciliata in Roma, via Tempio di Giove, 21;

per l’annullamento

- dell’atto dell’Amministrazione Roma Capitale in data 25.03.2013 prot. 20570, con il quale è stato rappresentato che non sussisterebbe un obbligo di provvedere sull’istanza del ricorrente volta ad ottenere la riassunzione presso l’Amministrazione Comunale;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2013 il Consigliere Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che con il ricorso in esame vengono contestate le determinazioni assunte dall’Amministrazione Comunale in ordine all’istanza volta ad ottenere la riammissione in servizio del ricorrente, che ha svolto attività lavorativa di ruolo presso il Comune intimato dall’1 febbraio 1999 al 30 giugno 2008;
Considerato che in relazione al petitum ed alla causa petendi deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito, tenuto conto che, a seguito della privatizzazione del pubblico impiego, il potere dell’Amministrazione di disporre la riammissione in servizio si è trasformato da potere amministrativo autoritativo in potere privato, che si esercita mediante atti di natura negoziale, versandosi fuori dalle materie conservate all’ambito del diritto pubblico a norma del D.Lg. n. 165 del 2001, art. 69 comma 1, e risultando estraneo, in particolare, agli atti organizzativi di cui all’art. 2 comma 1, di tale decreto legislativo e alle procedure concorsuali di cui all’art. 63 comma 4, del medesimo decreto, sì che in definitiva la domanda di riammissione in servizio non introduce un procedimento amministrativo, ma avendo natura di proposta contrattuale, pone in essere un mero procedimento di diritto privato definito con l’accoglimento o il rigetto di detta domanda, in quanto tale soggetto alla giurisdizione ordinaria (Cassazione Civile – SS. UU. – 21 dicembre 2009 n. 26827).
Ne consegue che la pretesa del ricorrente diretta all’accertamento dell’illegittimità del diniego di riammissione in servizio ricade nella giurisdizione del giudice ordinario.
Dispone infatti l’art. 69 comma 7 del D.Lgs. 165/01 che: “Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all’articolo 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000″.
A sua volta l’art. 63 comma 1 dello stesso D.Lgs. 165/01 stabilisce che: “Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti (…)”.
Il comma 4 dello stesso art. 63 stabilisce che: “Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”.

Secondo la giurisprudenza consolidata delle Sezioni Unite della Cassazione, ai fini dell’attribuzione della giurisdizione secondo il disposto del D.Lgs. 165/01 art. 69, comma 7, occorre aver riguardo ai fatti materiali o ai provvedimenti della cui giuridica rilevanza si discute, ossia ai fatti o a provvedimenti sui quali si fonda, o da cui dipende, la pretesa dedotta in giudizio (cfr. Cass. SS.UU. 21/6/2010 n. 14895; 15 aprile 2010 n. 8984; 11 marzo 2008 n. 6418); sicché secondo la Cassazione, se la lesione del diritto del lavoratore è prodotta da un atto provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all’epoca della sua emanazione, mentre qualora la pretesa abbia origine da un comportamento illecito permanente del datore di lavoro, si deve far riferimento al momento della realizzazione del fatto dannoso e quindi al momento della cessazione della permanenza (cfr. Cass. SS.UU. 24/2/00 n. 41).

Nel caso di specie la pretesa del ricorrente si riconnette ad atti adottati successivamente alla data del 30 giugno 1998, che segna il discrimine tra la giurisdizione del giudice amministrativo e quella del giudice ordinario.
Inoltre, come ha correttamente rilevato la Cass. SS.UU. 21 dicembre 2009 n. 26827 “la riammissione in servizio ai sensi del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 132 si fonda sulla esistenza di un precedente rapporto di lavoro ed è estranea, pertanto, alle vicende proprie della costituzione ex novo del rapporto lavorativo, quali i procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro (cfr. Cass. n. 3360 del 2005)” per i quali sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.
“A seguito della “privatizzazione” il potere dell’amministrazione di disporre la riammissione in servizio si è trasformato da potere amministrativo autoritativo in potere privato, che si esercita mediante atti di natura negoziale, versandosi fuori dalle materie conservate all’ambito del diritto pubblico a norma del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 68, comma 1 e, poi, del predetto D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 1 e risultando estraneo, in particolare, agli atti organizzativi di cui all’art. 2, comma 1, di tale decreto legislativo e alle procedure concorsuali di cui all’art. 63, comma 4, del medesimo decreto, sì che in definitiva la domanda di riammissione in servizio non introduce un procedimento amministrativo, ma, avendo natura di proposta contrattuale, pone in essere un mero procedimento di diritto privato definito con l’accoglimento o il rigetto di detta domanda (cfr. Cass. n. 21660 del 2008; n. 3360 del 2005, cit.; Cass., sez. un., n. 9100 del 2005)”.
Detti principi sono stati recepiti anche dalla giurisprudenza successiva (cfr. T.A.R. Sicilia Sez. II Palermo 26/7/11 n. 1480; T.A.R. Puglia Sez. I Bari 27/4/12 n. 820).
Ne consegue che la pretesa del ricorrente diretta all’accertamento dell’illegittimità del diniego di riammissione in servizio ricade nella giurisdizione del giudice ordinario.
Deve essere parimenti declinata la giurisdizione amministrativa con riferimento alla domanda di parte ricorrente volta ad ottenere la declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione di adottare un provvedimento conclusivo in ordine all’istanza, non essendo tale domanda esperibile nel caso in cui il giudice amministrativo sia privo di giurisdizione in ordine al rapporto cui inerisce la richiesta.
In conclusione, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Quanto alle spese di lite, sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Roma – Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso N. 4744/2013 R.G., come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, dovendo individuarsi la giurisdizione nel giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio può essere riproposto ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Elena Stanizzi, Consigliere, Estensore
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 25/06/2013

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