Il difensore della persona offesa non è legittimato a proporre istanza di remissione in termini ai fini della costituzione di parte civile [Cassazione Penale, Sez. V, 10 marzo 2015 n. 10111]

L’istanza di restituzione in termini di cui all’art. 175 c.p.p., essendo istituto riservato alle parti del processo, non è proponibile in dibattimento dalla persona offesa, che parte non è (nella specie è stata censurata la decisione del giudice del merito laddove, interpretando una istanza di rinvio ad horas del difensore come implicita istanza di remissione nel termine, aveva ammesso la costituzione di parte civile). [AA]

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLDI Paolo – Presidente -
Dott. ZAZA Carlo – Consigliere -
Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere -
Dott. SETTEMBRE Antonio – rel. Consigliere -
Dott. MICHELI Paolo – Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da: P.E. n. il [omissis];

avverso la sentenza n. 5547/2013 Tribunale di Firenze del 29/10/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Settembre Antonio;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza del 29/1/72013, ha applicato a P.E., ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena di mesi otto di reclusione per i reati di cui all’art. 81 cpv. c.p., artt. 485 e 483 c.p., art. 61 c.p., n. 11 e l’ha condannata al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in Euro 4.800, oltre accessori di legge.

2. Contro la sentenza suddetta ha proposto personalmente ricorso per cassazione l’imputata con due motivi.

2.1. Col primo censura, per violazione di legge, il provvedimento con cui il Tribunale ha restituito in termine la parte offesa per la costituzione di parte civile.
Rappresenta che il processo fu chiamato, per la prima volta, dinanzi a diverso giudice all’udienza dell’8/10/2013, nel corso della quale, in assenza della persona offesa, fu avanzata, dall’imputata, istanza di patteggiamento.
Il giudice “dichiarava l’apertura del dibattimento e decideva di ritirarsi in camera di consiglio per esprimersi sulla richiesta di patteggiamento”.
Con circa un’ora di ritardo compariva, poi, il difensore della persona offesa, che produceva nota scritta di rinvio ad horas per concomitante impegno professionale unitamente a dichiarazione di costituzione di parte civile, sulla quale il difensore dell’imputata si opponeva.
Il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio per decidere sia sulla richiesta di applicazione pena che sulla eccezione alla costituzione di parte civile, rigettava la prima richiesta e non si pronunciava sulla seconda.
Alla successiva udienza del 29 ottobre 2013 il diverso giudice investito del processo ammetteva la costituzione di parte civile, ritenendo che la nota scritta -in cui si parlava di concomitanti impegni professionali – fosse da interpretare come implicita richiesta di remissione in termini ai sensi dell’art. 175 c.p.p..

Tanto premesso, si duole della abnormità del provvedimento di rigetto della eccezione e di ammissione della parte civile, sia perchè una richiesta di restituzione in termini non era stata formulata, sia perchè l’istituto dell’art. 175 c.p.p., si riferisce alle parti e non anche alla persona offesa. Inoltre, perchè nella nota scritta dell’8 ottobre non si faceva riferimento a nessun caso fortuito o di forza maggiore, ma solo a concomitante impegno professionale.

2.2. Col secondo si duole della liquidazione delle spese a favore della parte civile, effettuata senza adeguata motivazione.

3. Con memoria depositata nella cancelleria del Tribunale competente il 16/12/2013 il difensore della parte civile ha chiesto il rigetto del ricorso.
Deduce di aver presentato al cancelliere designato per l’udienza dell’8 ottobre 2013, prima ancora della chiamata del processo, dichiarazione manoscritta di volersi costituire parte civile per conto della persona offesa, accompagnando tale dichiarazione con istanza di aspettare il suo rientro, dovendosi allontanare per concomitanti impegni professionali.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.
Premesso che in tema di partecipazione della parte civile al dibattimento, mentre l’ordinanza di esclusione della parte civile risulta inoppugnabile, la decisione di inammissibilità o di rigetto della richiesta di esclusione è impugnabile, da parte dell’imputato, unitamente all’impugnazione della sentenza (Cass., n. 4060 del 8/11/2007), deve rilevarsi che, nella specie, è stato malamente utilizzato, da parte del giudicante, il potere di restituzione in termine a lui conferito dall’art. 175 c.p.p., per due ordini di ragioni:
a) perchè non vi era stata nessuna richiesta di restituzione in termine da parte dell’interessato;
b) perchè la richiesta di restituzione nel termine può essere proposta da una delle “parti” del processo (imputato, pubblico ministero e parte civile), ma non anche dalla persona offesa dal reato, che parte non è. Tale interpretazione letterale della norma è suffragata dalla interpretazione logica, giacchè, versandosi in tema di termini processuali, questi sono stabiliti a favore delle parti del processo e non possono riguardare chi nel processo non e ancora entrato.

Da qui due conseguenze, che si riflettono entrambe sulla legittimità dell’ordinanza emessa dal giudicante:
a) l’interpretazione data all’istanza dell’avv. Fusi è errata, giacchè essa non conteneva, effettivamente, alcuna richiesta di restituzione nel termine;
b) dall’istanza sono state tratte conseguenze errate, giacchè la stessa non avrebbe potuto rimettere in corsa la persona offesa per attuare la costituzione di parte civile, una volta decaduta dalla possibilità di farlo per aver superato lo sbarramento temporale stabilito dagli artt. 484 e 491 c.p.p..

E’ ben vero che l’avv. Fusi parla, nella propria memoria, di una istanza depositata a mani del cancelliere all’inizio dell’udienza dell’8-10-2013, con cui chiedeva “di aspettarlo x essere impegnato con altri due giudici”; ma è altresì vero che – seppure si volesse interpretare come richiesta di rinvio ad horas dell’udienza, non considerata dal giudice – tale istanza non avrebbe comunque potuto legittimare la successiva revoca dell’ordinanza (implicita) con cui fu disposto il passaggio del processo ad altra “sub-fase” (quella successiva all’accertamento, per la prima volta, della regolare costituzione delle parti), trattandosi di istanza tardiva e priva delle indicazioni necessarie per essere presa in considerazione (specificazione dell’impegno concomitante e della impossibilità di farsi sostituire da altro difensore).

Consegue a tanto che la sentenza va annullata senza rinvio limitatamente alla disposta condanna dell’imputata al pagamento delle spese di parte civile, con eliminazione della relativa statuizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla condanna dell’imputata alla rifusione delle spese in favore della parte civile, statuizione che elimina.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2015

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