Porto d’armi e riabilitazione – Consiglio di Stato, Sezione Terza, 10 luglio 2013 n. 3719

A seguito di concessione della riabilitazione, la precedente condanna penale perde rilievo preclusivo ai fini del rilascio del porto d’armi, ma non è per questo assolutamente irrilevante, potendo semmai essere presa a base di una valutazione discrezionale, che, con adeguata motivazione, tenga conto di ulteriori elementi, quali ad esempio altre circostanze, non necessariamente di carattere penale, ovvero la intrinseca gravità del reato e simili. [AA]

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10364 del 2011, proposto da: Leonardo Biferali, rappresentato e difeso dall’avv. Gianluigi Cocco, con domicilio eletto presso Gianluigi Cocco in Roma, Piazzale Clodio N. 13;

contro

Ministero dell’Interno, Questura di Roma, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE I TER n. 04859/2011, resa tra le parti, concernente revoca licenza di porto di fucile per tiro a volo.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e di Questura di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 giugno 2013 il Pres. Pier Giorgio Lignani e uditi per le parti gli avvocati Cocco e dello Stato Spina Maria Luisa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1. L’appellante, già ricorrente in primo grado, è stato destinatario del decreto in data 25 febbraio 2011 con cui il Questore di Roma gli ha revocato la licenza di porto di fucile per tiro a volo. L’interessato ha presentato al Questore una istanza di riesame; l’istanza è stata respinta con atto notificato il 6 aprile 2011.
L’interessato ha proposto ricorso al T.A.R del Lazio, ma il ricorso è stato respinto con sentenza n. 4859/2011.
E’ seguito l’appello dell’interessato a questo Consiglio. Resiste all’appello l’Avvocatura dello Stato.

2. I provvedimenti impugnati (la revoca della licenza e il diniego di riesame) sono motivati con la circostanza che l’interessato ha riportato, nel giugno 1998, una condanna “patteggiata” per furto aggravato; e con la considerazione che l’art. 43, t.u.l.p.s., tassativamente esclude che chi ha riportato condanne per determinati reati (fra i quali il furto aggravato) possa ottenere il porto d’armi.
Il provvedimento emesso in sede di riesame dà atto che il reato era stato dichiarato estinto ai sensi dell’art. 445, comma 2, c.p.p. ma aggiunge che «la concessa estinzione non preclude comunque a questa Autorità la possibilità di valutare il fatto storico che proprio in ragione della tipologia di violazione commessa rimane comunque grave».

3. Il Collegio non può che richiamarsi alle proprie decisioni in materia, fra le quali le sentenze n. 4630/2011, n. 3842/2012 e n. 4731/2012, che hanno puntualizzato l’interpretazione dell’art. 43, t.u.l.p.s..
In quelle decisioni (ed altre) si è precisato che l’effetto preclusivo, vincolante ed automatico, proprio di quelle condanne penali, viene parzialmente meno una volta intervenuta la riabilitazione (ovvero l’estinzione ex art. 445, c.p.p.); più precisamente, viene meno l’automatismo.
La condanna, per quanto remota e superata dalla riabilitazione, non perde la sua rilevanza in senso assoluto, ma perde l’automatismo preclusivo.
Può semmai essere preso a base di una valutazione discrezionale, che terrà conto di ulteriori elementi, quali ad esempio altre circostanze (non necessariamente di carattere penale) ovvero la intrinseca gravità del reato, e simili.

4. A ben vedere, in questo caso il Questore, con le parole «la concessa estinzione non preclude comunque a questa Autorità la possibilità di valutare il fatto storico che proprio in ragione della tipologia di violazione commessa rimane comunque grave», ha recepito correttamente le indicazioni della giurisprudenza.
Sotto questo profilo, dunque, gli atti impugnati sono esenti da vizi, o più precisamente lo è il secondo, che peraltro sostituisce e assorbe il primo.

5. Nondimeno, se il provvedimento in esame risulta corretto nella parte in cui si dà carico di esprimere una valutazione discrezionale che abbia per oggetto “il fatto storico”, la sua motivazione appare tuttavia inadeguata. Ed invero nulla viene detto delle caratteristiche oggettive del “fatto storico” (si sa solo che l’interessato è stato giudicato a suo tempo per “furto aggravato” senza ulteriori precisazioni sulle circostanze, sulla natura e sul valore della refurtiva, etc.), tanto meno delle ragioni per cui l’autorità di p.s. considera quel fatto rilevante e significativo tanto da sconsigliare una licenza di porto d’armi per uso sportivo (tiro a volo) a distanza di circa tredici anni.

6. In questo senso e in questi limiti va accolta l’impugnazione dell’interessato.
Per effetto della presente decisione, annullata la sentenza del T.A.R., gli atti impugnati in primo grado sono a loro volta annullati e l’autorità di p.s. avrà il potere-dovere di riesaminare il caso e pronunciarsi nuovamnente con una motivazione più approfondita.
Il fatto che qui non si affermi definitivamente che all’interessato spetta la licenza richiesta, ma solo che l’amministrazione deve nuovamente provvedere, giustifica la compensazione delle spese per l’intero giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l’appello nel senso e con gli effetti di cui in motivazione. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore
Roberto Capuzzi, Consigliere
Hadrian Simonetti, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Alessandro Palanza, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 10/07/2013

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