Negoziazione assistita: un nuovo “dovere deontologico” per gli avvocati [Armando Argano - 19 settembre 2014]

Il comma 7 dell’art. 2 comma del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (“Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile“) stabilisce che “E’ dovere deontologico degli avvocati informare il cliente all’atto del conferimento dell’incarico della possibilita’ di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita“.

Il codice deontologico forense viene così ad essere integrato dalla legge, che introduce d’autorità un dovere tipizzato e specifico d’informativa di evidente sanzionabilità disciplinare.

E’ una tecnica legislativa decisamente criticabile, forse persino conseguenza di pura e semplice fretta redazionale, ma viene da pensare – poichè si deve invece presumere che le leggi abbiano un senso compiuto – che il Governo abbia inteso rivolgere agli avvocati una sorta di torvo avvertimento, evidentemente frutto di una pregiudiziale sfiducia verso la categoria, tacciata ingiustamente di essere principale fonte dell’eccesso di contenzioso.

L’informativa in esame doveva invece essere, più correttamente, sussunta nell’ambito delle obbligazioni interne al rapporto cliente-avvocato, come accade, ad esempio, in forza dell’art. 4 comma 3 D.Lgs. 28/2010, a mente del quale l’Avvocato “è tenuto” ad avvisare il cliente della possibilità di ricorrere alla cosiddetta mediaconciliazione.

Il recepimento di tale schema non avrebbe comunque sottratto l’avvocato alla eventuale responsabilità disciplinare, dal momento che il vigente codice deontologico forense stabilisce al comma 1 dell’art. 6 (Doveri di lealtà e correttezza) che “L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza” e all’art. 40 (Obbligo di informazione), che “L’avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all’atto dell’incarico delle caratteristiche e dell’importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione possibili“.

D’altra parte, il nuovo codice deontologico forense, sebbene emanato il 31 dicembre scorso ma ad oggi ancora non pubblicato in Gazzetta Ufficiale, contiene disposizioni che debbono essere considerate, in questo periodo di transizione, come vere e proprie norme di salvaguardia, ossia canoni che l’Avvocato a mio avviso è comunque tenuto a rispettare.

In particolare, va osservato che il nuovo art. 27 (Doveri di informazione), stabilisce al comma 3 che “L’Avvocato, all’atto dell’asssunzione dell’incarico, deve informare la parte assistita chiaramente  e per iscritto della possiiblità di avvalersi del procedimento di mediazione previsto dalla legge; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge“.

Come si vede, dunque, l’Avvocatura già si è data da tempo ogni giusta e stringente regola circa la corretta informazione da fornire alla clientela.

[Armando Argano - 19 settembre 2014]

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