Sulle regole tecniche della notificazione a mezzo p.e.c. ex Legge 53/1994 e sulla qualità di pubblico ufficiale rivestita dall’Avvocato notificante (commento a ordinanza Trib. Latina 27-2-2014) [di Armando Argano - 22-5-2014]

Il passaggio epocale al processo telematico comincia prevedibilmente a creare, nel concreto, qualche seria problematica applicativa, sì da rendere davvero arduo il compito dell’Avvocato, posto non solo di fronte a competenze del tutto nuove, ma anche ad una normativa terribilmente farraginosa e di varia intepretabilità.
Una recentissima ordinanza del Tribunale di Latina, depositata il 27 febbraio 2014, è un’altra cartina di tornasole del disagio in cui versano tutti gli operatori.

Dico subito che di certo non intendo in alcun modo stigmatizzare la posizione assunta dal Magistrato decidente, poiché il suo provvedimento, ancorchè qui non condiviso, è orientato al massimo garantismo ed in esso si afferma anche “che la questione è controversa in dottrina e in giurisprudenza”.

La vicenda è la seguente:

  • disposta la chiamata in causa di un terzo, la parte interessata predisponeva l’atto in forma cartacea e ne eseguiav poi la notificazione a mezzo p.e.c.;
  • il Giudice dichiarava tuttavia la “nullità” della notifica (disponendone il rinnovo) ritenendo:
    1. che l’art. 3 bis comma 2 Legge 53/1994 stabilisce che la conformità del documento digitale al suo originale analogico (cartaceo) deve essere attestata ai sensi dell’art. 22 comma 2 D.Lgs. 82/2005;
    2. che, a sua volta, l’art. 22 comma 2 D.Lgs. 82/2005 stabilisce che la “…conformità è attestata da un notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell’art. 71” (n.d.r.: disposizione che rimanda a “…decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie, di  concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con le amministrazioni di volta in  volta indicate nel presente codice”);
    3. ma che si deve ritenere come “allo stato non siano state adottate le regole tecniche richiamate dalle citate disposizioni in ciò considerato che le specifiche tecniche contenute nel D.M. 18.07.2011 non si riferiscono alla asseverazione della conformità all’originale cartaceo della copia per immagine su supporto elettronico”.

Inutilmente la parte ha chiesto la revoca della ordinanza sopra sintetizzata, spiegando che:

a) le regole tecniche di cui all’art. 71 D.Lgs. 82/2005 sono stabilite dal D.M. 44/2011 “Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24”, così come modificato dal D.M. 48/2013, ossia il  “Regolamento recante modifiche al D.M. n. 44/2011, concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione”;

b) l’art. 18 comma 1 D.M. 44/2011, novellato dall’art. 1 D.M. 48/2013, stabilisce che “l’avvocato che procede alla notificazione con modalita’ telematica ai sensi dell’articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, allega al messaggio di posta elettronica certificata documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici privi di elementi attivi e redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34”;

c) l’art. 34 (“Specifiche tecniche”), nel testo invariato sin dall’entrata in vigore del regolamento 44/2011, stabilisce che “1. Le specifiche tecniche sono stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentito DigitPA e, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. 2. Le specifiche di cui al comma precedente vengono rese disponibili mediante pubblicazione nell’area pubblica del portale dei servizi telematici. 3. Fino all’emanazione delle specifiche tecniche di cui al comma 1, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni anteriormente vigenti.

d) le specifiche tecniche di cui al citato art. 34, erano quelle contenute nel Provvedimento del Ministero della Giustizia 18-7-2011 (pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2011, n. 175) recante “Introduzione di specifiche tecniche previste dall’articolo 4, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24” [ora cfr. anche il Provvedimento 16 aprile 2014];

e) l’art. 18 comma 1 D.M. 44/2011 stabilisce inoltre, al comma 4, che “l’avvocato che estrae copia informatica per immagine dell’atto formato su supporto analogico, compie l’asseverazione prevista dall’articolo 22, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di conformita’ all’originale nella relazione di notificazione, a norma dell’articolo 3-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 53”;

f) l’art. 34 D.M. 44/2011 prevede che le specifiche tecniche siano “stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, sentito DigitPA e, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali”.

Nel caso in esame l’Avvocato aveva dunque perfettamente rispettato tutte le direttive tecniche, tant’è che la nullità è stata dichiarata per avere il Giudice ritenuto che tali specifiche non si riferirebbero alla “asseverazione della conformità dell’originale cartaceo della copia per immagine su supporto elettronico”: dunque avrebbe individuato un vuoto normativo.

A mio avviso tale interpretazione è errata.

Come detto, le regole tecniche per l’asseverazione della copia informatica sono indicate nell’art. 18 comma 4 D.M. 44/2011, a mente del quale “l’avvocato che estrae copia informatica per immagine dell’atto formato su supporto analogico, compie l’asseverazione prevista dall’articolo 22, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di conformita’ all’originale nella relazione di notificazione, a norma dell’articolo 3-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 53”.

Com’è noto la relazione di notifica deve essere redatta, ai sensi dell’art. 3 bis comma 5 L. 54/93, “su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata”.

L’Avvocato, e qui forse sta un nodo inespresso del provvedimento in esame, nella notificazione ex Legge 53/1994 riveste, ai sensi dell’art. 6 comma 1, la qualifica di “pubblico ufficiale a ciò autorizzato” (di cui al ripetuto art.  22 comma 2 D.Lgs. 82/2005), ossia abilitato ad effettuare l’asseverazione.

In conclusione la notificazione era da considerarsi corretta, non riscontrandosi né il difetto di specifiche tecniche quanto all’asseverazione, né il difetto in capo all’Avvocato della qualità di soggetto idoneo ad apporla.

[Armando Argano - 22 maggio 2014]

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