Responsabilità dell’equipe medica: in virtù della sua posizione di garanzia, il primario non risponde della propria condotta colposa solo nel caso in cui si verifichi l’interruzione del nesso causale per effetto dell’altrui condotta che abbia introdotto un rischio nuovo o comunque radicalmente esorbitante rispetto a quelli che il garante è chiamato a governare [Cassazione Penale, Sez. 4^, 28 luglio 2015 n. 33329].
Il principio dell’affidamento nell’altrui competenza specialistica tendenzialmente non opera a favore del responsabile del gruppo di lavoro medico, essendo egli normalmente investito di posizione di garanzia alla stregua della quale deve dirigere e coordinare l’attività degli altri terapeuti, cedendo parte … Continua a leggere